La Corte di Casszione nell'ordinanza n. 27579/2023 chiarisce che in caso di pagamento di un assegno inviato per posta ordinaria a soggetto non legittimato una responsabilità anche del mittente.
Martedi 17 Ottobre 2023 |
Il caso: La Alfa Assicurazioni spa conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Delta S.p.a. per sentirne pronunciare la condanna alla refusione di quanto pagato (pari a oltre quattromila euro) a seguito dell’indebita negoziazione di un assegno bancario emesso dalla Banca S.p.a.: l’assegno, difatti, era stato incassato da un soggetto diverso dall’intestatario, che aveva ottenuto il pagamento presso una filiale della Delta.
La Corte d’appello di Roma, adita dalla Alfa Assicurazioni, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva fondato l’appello, dichiarando Delta spa responsabile ai sensi dell’art. art. 1218 cod. civ.
La Delta spa ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 1227, comma 1, cod. civ., 40 e 41 cod. pen. e 2697 cod. civ., in riferimento agli artt. 83 d.P.R. n. 156 del 1973 e del d.m. 26/02/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale) e dell’art. 43 legge ass., per erronea esclusione della rilevanza causale della spedizione dell’assegno mediante posta ordinaria e quindi della responsabilità dello stesso mittente.
Per la Cassazione la doglianza è fondata: sul punto ribadisce i seguenti principi:
a) la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore;
b) la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione (posta raccomandata o assicurata) o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione della causa dell'evento dannoso
c) tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., in virtù della considerazione che la riduzione della responsabilità del danneggiante è configurabile non solo in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel fatto dannoso posto in essere dal danneggiante, ma in tutti i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con una condotta (attiva od omissiva che sia) che si inserisca come antecedente necessario nel processo causale che culmina con il danno da lui subito.