Procura alle liti rilasciata all’estero: requisiti

Procura alle liti rilasciata all’estero: requisiti
Martedi 11 Settembre 2018

Con l’ordinanza n. 21689/2918, pubblicata il 6 settembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla validità o meno della procura alle liti rilasciata all’estero priva dell’attestazione di un pubblico ufficiale, ribadendo l’invalidita’ e non l’inesistenza della stessa e di conseguenza la necessità, in questi casi, che il Giudice assegni alla parte un termine per sanare il vizio.

IL CASO: Nella vicenda esaminata dagli Ermellini, la Corte di Appello dichiarava l’inammissibilità del reclamo proposto avverso una sentenza dichiarativa di fallimento per nullità della procura alle liti che era stata rilasciata all’estero senza l’autenticazione di un Notaio o altro pubblico ufficiale. Secondo la Corte territoriale, la procura alle liti non poteva essere autenticata dal difensore della parte in Italia, in quanto il potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale.

Avverso la decisione della Corte di Appello veniva proposto ricorso per Cassazione con il quale il ricorrente deduceva, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 182, comma secondo, c.p.c., in quanto il Giudice avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della procura nulla, nonché la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 83, comma terzo, c.p.c., in quanto la suddetta norma non prevede espressamente una sanzione per il vizio di autenticazione fatta all’estero da un difensore italiano.

LA DECISIONE: la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso fondato, evidenziando che:

  1. Il vizio lamentato determina l’invalidita’ della procura rilasciata all’estero ma non l’inesistenza della stessa;

  2. Di conseguenza il vizio è sanabile alla luce del secondo comma dell’articolo 182 cod.proc.civ, come novellato dalla legge 69/2009, in quanto qualificabile come produttivo della nullità della procura rilasciata (Cass. 8174/2018; 25434/2014) e non dell’inesistenza.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.21689/2018

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