La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16005/2017, pubblicata il 27 giugno 2017, si è occupata nuovamente della questione relativa alla validità o meno della procura alle liti qualora la firma apposta dal conferente in calce o a margine dell’atto o in calce alla stessa è illeggibile.
Lunedi 24 Luglio 2017 |
I Giudici di Piazza Cavour, con la suddetta ordinanza, hanno confermato il proprio orientamento statuendo che l’illeggibilità della firma non è causa d’invalidità della procura tutte le volte in cui l’identità e la carica del conferente, qualora trattasi di società, siano desumibili o dalla procura stessa o dal contesto dell’atto.
Il CASO: Il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta da una società nei confronti di un Condominio per nullità della procura alle liti in quanto la firma del soggetto conferente la procura era illeggibile. Nell’atto di citazione erano stati indicati sia il nome del legale rappresentante della società attrice sia la sua carica di amministratore unico della stessa. La sentenza del Giudice di Pace veniva confermata anche dal Tribunale in sede di appello, il quale osservava che oltre all’illeggibilità della firma, all’interno della procura mancava l’indicazione del nominativo del soggetto conferente e la relativa carica e nessuna rilevanza poteva essere attribuita al fatto che le suddette indicazioni fossero contenute nel corpo dell’atto. Avverso la decisione del Tribunale proponeva ricorso per Cassazione la società.
LA DECISIONE: Gli Ermellini, con l’ordinanza in commento, hanno osservato che:
1.l’illeggibilità della firma del conferente la procura alle liti, apposta in calce o a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una società, che sia stata esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante e ciò non soltanto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d’autografia resa dal difensore o dal testo dell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese;
2. in assenza di tali condizioni, ed inoltre tutte le volte in cui non si fa menzione di alcuna funzione o carica specifica, ma si indica genericamente la qualità di “legale rappresentante” si determina una nullità relativa;
3. la suddetta nullità può essere opposta, a norma dell’art. 157 c.p.c., dalla controparte con la prima difesa. In questo caso la parte istante ha l’onere di procedere, con la prima replica, all’integrazione della lacunosità dell’atto iniziale mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile;
4. l’invalidità della procura e l’inammissibilità dell’atto cui la stessa accede si verifica qualora la suddetta integrazione sia inadeguata o tardiva.
Pertanto sulla scorta delle suddette osservazioni, la Corte di Cassazione, poiché nell’atto di citazione notificato dalla società erano stati indicati sia il nome del legale rappresentante di quest’ultima sia la carica di amministratore unico, ha:
1.ritenuto irrilevante che nella procura apposta a margine dell’atto non fossero ripetuti i suddetti elementi identificativi e la firma non risultasse leggibile;
2. accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per l’esame del merito della domanda proposta originariamente dalla società nei confronti del condominio.