Prevenire il Femminicidio si può se si seguono poche ma precise regole di comportamento in favore delle Vittime e da parte delle Vittime stesse.
| Giovedi 17 Settembre 2026 |
La grave situazione venutasi a creare nel nostro Paese, nell’ultimo periodo, con la reiterazione, la frequenza e l’escalation della violenza che portano al femminicidio hanno indotto gli studiosi ad una riflessione circa i fattori di rischio e di vulnerabilità delle malcapitate Vittime del grave reato, anche sulla base di quelli individuati da Moira Fusco in uno studio analitico che risale al Dicembre del 2019.
In sintesi, la Fusco, partendo da un’analisi scrupolosa della casistica, ritiene che, in un’ottica preventiva nella gestione dei casi di femminicidio, occorre procedere con tempestività alla valutazione del rischio di recidiva e di reiterazione della violenza a danno della donna/vittima, al fine di scongiurare epiloghi tragici, come diremo oltre.
Invero, sulla delicata materia era intervenuto anche il Governo varando il Piano Strategico Nazionale Contro la Violenza Maschile sulle Donne 2017 – 2020, all’asse 4.3 ‘Perseguire e punire’, recependo il contenuto dell’art. 51 della Convenzione di Istanbul, che recita testualmente che:
“Le donne che subiscono violenza hanno diritto a sentirsi tutelate e a ottenere giustizia dai tribunali il prima possibile, le situazioni di violenza vissute devono essere opportunamente investigate al fine di evitare il protrarsi di ulteriori violenze (…) garantire la tutela delle donne vittime di violenza attraverso un’efficace e rapida valutazione e gestione del rischio
Prevenire la violenza vuol dire combattere le sue radici culturali e le sue cause. Per questo sono essenziali le strategie politiche mirate all’educazione, alla sensibilizzazione, al riconoscimento e alla realizzazione delle pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata.
L’obiettivo è lavorare per combattere le discriminazioni e gli stereotipi legati ai ruoli di genere e al sessismo, che producono le condizioni contestuali favorevoli alla perpetuazione della violenza maschile contro le donne. In tal senso l’attenzione deve essere massima alle nuove generazioni e investire nella formazione”.
Le azioni di prevenzione, sostenute dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Quadro Strategico Nazionale evidenziano l’esigenza di:
aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione sulle radici strutturali, sulle cause sulle conseguenze della violenza maschi- le sulle donne;
rafforzare il sistema scolastico migliorando la capacità operativa delle/gli insegnanti e del personale della scuola in merito a come intercettare, prevenire, far emergere e gestire situazioni di violenza, compresa la violenza assistita;
promuovere nell’offerta formativa della scuola l’educazione alla parità tra i sessi, per il superamento dei ruoli e degli stereotipi di genere, anche attraverso la revisione della didattica e dei libri di testo e la formazione del corpo docente di ogni ordine e grado;
formare le operatrici e gli operatori del settore pubblico e del privato sociale su fenomenologia, intercettazione, emersione, presa in carico, valutazione e gestione dei casi di violenza contro le donne inclusi quelli che riguardano le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo;
rafforzare l’impegno preventivo contro la recidiva attraverso percorsi di rieducazione degli uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza maschile contro le donne;
sensibilizzare il settore privato e i mass media sull’influenza della comunicazione e della pubblicità su temi quali stereotipi di genere e sessismo e sui loro effetti sulla fenomenologia della violenza maschile contro le donne.
prevenire il rischio di letalità della vittima, gravità, reiterazione e recidiva del reato, attraverso procedure omogenee ed efficienti su tutto il territorio nazionale.
Tutto questo, purtroppo, sino ad oggi é mancato nonostante il Governo si sia, comunque, adoperato con l’emanazione del c.d. Codice Rosso nel 2019 apportando anche alcune modifiche successive alla sua emanazione per accelerare l’intervento delle Autorità e tanto meno è bastata l’’approvazione recente di una Legge specifica contro il Femminicidio.
Alcuni commentatori, in questi giorni, hanno parlato di fallimento del Codice Rosso mentre altri hanno espresso persino la inutilità della stessa Legge sul Femminicidio, sebbene con il ricorso ad argomentazioni apodittiche in palese contrasto con la tutela del sesso debole e che si rifanno a mentalità ormai superate da tempo. (!!!)
Sul punto, va ricordato agli avversari della Legge che vi è una differenza sostanziale tra il generico omicidio, definito come “qualsiasi azione che abbia come conseguenza la morte di un soggetto da parte di un altro soggetto”, e il femminicidio che si riferisce “all’uccisione di una donna, bambina o adulta, da parte del proprio compagno, marito, padre o di un uomo qualsiasi, come conseguenza del mancato assoggettamento fisico e psicologico della vittima”.
Inoltre, il termine Femminicidio è un neologismo attestato solo da pochi anni che fa riferimento alla violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuarne la subordinazione e di annientarne l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte, come affermano gli studiosi della delicata materia.
E’ opinione comune che, nella gran parte dei casi il movente dell’uxoricidio e del femminicidio, è costituito da una “gelosia di tipo competitivo” di quei soggetti che soffrono per aver perduto l’oggetto d’amore ma, insieme, sentono la perdita come una diminuzione della propria autostima, e per i quali l’amore si fonda sulla dipendenza del partner e che sono incapaci di amore autentico perché tesi al soddisfacimento dei propri bisogni narcisistici.
Un secondo movente è quello di uxoricidi per «gelosia di tipo proiettivo», i quali riversano sul coniuge i propri desideri non riconosciuti di infedeltà. Una terza forma di gelosia, segnata da una patologia vera e propria, è quella del coniuge gravato da delirio di gelosia, spesso accompagnata da cronico alcolismo.
Tra i fenomeni psicopatologici dell’etilismo cronico sono tipici i deliri di gelosia, cioè convincimenti erronei sull’infedeltà del partner, facilitati anche dalla diminuita efficienza sessuale.
Tale delirio risulta anche favorito dall’atteggiamento di rifiuto che generalmente si manifesta in famiglia nei confronti dell’etilista sia da parte del coniuge e dagli altri membri della famiglia.
Pertanto, un’altra possibile motivazione dei delitti contro la partner e del femminicidio potrebbe essere quella originata dalla insicurezza sessuale che genera delitti d’impeto da parte di chi, non riuscendo a sostenere un rapporto sessuale, uccidono la partner femminile e nel contempo distruggono quel simulacro angoscioso che rappresenta, per loro, il fallimento.
Altri autori ravvisano fra i mariti violenti soggetti con disturbi di personalità ossia individui con un preciso quadro diagnostico psichiatrico, per alcuni dei quali la violenza in famiglia non è che uno degli aspetti di un più generale pattern violento, mentre per altri il comportamento abusante di “controllo e potere” si esplicita solo entro le mura domestiche.
Nel caso del disturbo di personalità si corre però il rischio della tautologia; i disturbi di personalità, infatti, si caratterizzano almeno in parte proprio perché chi ne è affetto si discosta dalla “norma” comportamentale e statistica, piuttosto che dalla “normalità” medica e quindi si può correre il rischio di effettuare una diagnosi di disturbo di personalità in presenza di delitti gravi.
Relativamente alle strutture di personalità .dell’ uomo abusante e dell’ uomo che commette femminicidio molti criminologi (tra cui va ricordato Dutton,1981) hanno sottolineato la presenza, in questo tipo di delitto, di criminogenesi e di strutture personologiche improntate a fattori quali la prepotenza, la possessività, la protervia magari compensatoria, forse dettata da panico di fronte alla prospettiva dell’abbandono, ma in ogni caso fondata sulla mancata considerazione dell’altro con i suoi diritti e le sue esigenze.
Il DSM-5 del 2014 fornisce la seguente definizione dei disturbi di personalità “La caratteristica essenziale di un Disturbo di Personalità è un modello costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo […]. La valutazione del funzionamento della personalità deve prendere in considerazione l’ambiente etnico, culturale e sociale dell’individuo”.
Ciò posto, come afferma la Fusco, se si vuole impedire la ripetizione di comportamenti lesivi della vita delle mogli, compagne o donne in generale. occorre operare un’attenta valutazione del rischio.
Il principio cardine su cui tale valutazione si basa è che la violenza è una scelta, influenzata da tutta una serie di fattori sociali, biologici, neurolo-gici, individuali dell’autore della violenza.
“Si può così ipotizzare, prevedere, valutare quali fattori hanno portato la persona a decidere di agire violenza e intervenire cercando di modificarli, ridurli o ancora meglio farli scomparire o neutralizzarli, riducendo così il rischio di recidiva” (come affermava la compianta Prof.ssa Baldry nel 2016).
Nonostante i corposi istituti giuridici preposti al contrasto della violenza domestica, troppe volte nei casi di cronaca si legge di donne che avevano già presentato delle denunce per maltrattamenti o segnalato situazioni di violenza reiterate, a cui però non hanno fatto seguito interventi efficaci a garantire la tutela della loro incolumità e di quella dei loro figli.
Questo è accaduto principalmente per due ragioni: da un lato si tende a sottovalutare il bisogno di protezione delle donne con la complicità di una lettura errata di quanto sta accadendo nella loro vita – scambiando ancora una volta la violenza con le dinamiche conflittuali – e dall’altro si tende a ritenere che una denuncia sia un’azione già sufficientemente esaustiva.
E’ accertato, invece, come il momento della denuncia o la volontà di interrompere la relazione costituiscano il momento di pericolosità maggiore per la vita della donna, con rischi che vanno dalla escalation della violenza a esiti letali quali, il femminicidio.
La denuncia in sé stessa si rivela insufficiente, se non opportunamente supportata da una puntuale valutazione del rischio da effettuare con la donna, tale da consentire l’assunzione di maggiore consapevolezza e la auto determinazione, e la messa a punto di un piano di sicurezza ad hoc che assicuri la sua salvaguardia in toto.
Individuare i fattori di rischio aiuta a leggere i campanelli d’allarme e a far sì che le donne – che forse non li hanno saputi attenzionare perché normalizzati – possano rileggerli nella narrazione del loro vissuto e della loro storia.
Nel valutare il rischio occorre che tali fattori vengano sempre contestualizzati e distinti tra dinamici, sui quali è possibile intervenire (attuale pericolosità del reo, condizioni di scarsa autonomia della vittima, abuso di sostanze, ecc.), e statici, che comunque permangono in termini di impatto (ad esempio, una condanna avuta nel passato dal reo per maltrattamenti o altra tipologia di reato, minimizzazione della violenza, ecc.).
I fattori di vulnerabilità sono invece quelle caratteristiche delle vittime la cui presenza aumenta la difficoltà per la donna di sottrarsi alla violenza e quindi il rischio di recidiva.
Entrando nel dettaglio, i fattori di rischio possono essere divisi in sezioni separate, violenza da parte del partner o ex partner e adattamento psico-sociale includendo:
Gravi violenze fisiche/sessuali
Gravi minacce di violenza, ideazione o intenzione di agire violenza
Escalation (sia della violenza fisica/sessuale vera e propria sia delle minacce/ideazioni o intenzioni di agire tali violenze)
Violazione delle misure cautelari o interdittive
Atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali e intrafamiliari
Precedenti penali/condotte antisociali
Problemi relazionali
Problemi di lavoro o problemi finanziari
Abuso di sostanze
Disturbi mentali
Riguardo invece ai fattori di vulnerabilità della vittima il SARA – S annovera:
Condotta e atteggiamento incoerente nei confronti del reo
Estrema paura nei confronti del reo
Sostegno inadeguato alla vittima
Scarsa sicurezza di vita
Problemi di salute psicofisica, dipendenza
A tali fattori va aggiunta anche la rilevazione della presenza di armi, bambini testimoni (violenza assistita) e child abuse.
Un punto di forza dello strumento consiste nell’integrare la valutazione dell’operatrice con quella della donna, che in prima persona fornirà la propria percezione rispetto alla violenza subìta e i rischi a essa connessi, elementi sui quali dovrà essere impostato con lei il lavoro di fuoriuscita dalla violenza e le eventuali strade percorribili.
Così facendo la donna ha l’opportunità di essere al centro e protagonista del percorso da intraprendere, grazie alla restituzione del potere di scelta anche in condizione di elevato rischio di recidiva della violenza nella relazione.
In sintesi, la valutazione del rischio e la sua metodologia consente di attivare un virtuoso percorso tra la donna e l’operatrice al fine di:
monitorare in un lasso di tempo più circoscritto l’evolversi della violenza e ridefinirne il rischio di reiterazione nel breve e medio termine;
far emergere il livello di percezione/consapevolezza del rischio di reiterazione della violenza da parte della donna;
agire efficacemente sull’ attribuzione di responsabilità della violenza e definire e programmare le necessarie azioni progettuali tra i soggetti coinvolti, partendo dalla disamina di quegli indicatori che segnano un’apripista non trascurabile di possibili escalation della violenza;
offrire anche in una possibile sede di testimonianza processuale una chiave di lettura più nitida sul funzionamento delle dinamiche della violenza, al fine di orientare gli interventi futuri considerando gli indicatori di rischio emersi, e scongiurando processi di vittimizzazione secondaria per la donna;
creare una robusta rete supportiva che offra un intervento multidisci- plinare e che trasmetta finalmente alla donna il messaggio di non essere sola nel vissuto violento (!!)
In definitiva, la prevenzione del femminicidio è possibile ma richiede un approccio integrato basato sull'educazione, sulla valutazione tempestiva del rischio e sul supporto attivo alle vittime.
Al di là dell’indagine scientifica, come innanzi esposto, vi è la necessità di apportare alcune innovazioni per la prevenzione del grave reato.
Occorre, in particolare, una maggiore educazione ed un cambiamento culturale
Scuola e giovani: Introdurre programmi stabili di educazione affettiva, al rispetto e al consenso per decostruire gli stereotipi di genere fin dall'infanzia.
Consapevolezza pubblica: Promuovere campagne di informazione per far riconoscere i segnali precoci di violenza psicologica e fisica.
Un'analisi sul ruolo della prevenzione e dell'educazione per contra- stare la violenza di genere:
Supporto e protezione delle vittime
Centri antiviolenza: Garantire fondi e stabilità ai centri di accoglienza territoriali per offrire percorsi di uscita sicuri dall'abuso.
Reti territoriali: Creare una connessione rapida tra servizi sanitari, forze dell'ordine e case di rifugio per non lasciare isolata la donna.
Occorre, infine, porre a sistema e in rete tutti gli attori – centri antivio- lenza, Forze dell’ordine, servizi territoriali, Tribunali, case rifugio, presidi ospedalieri, rete familiare e amicale dove presenti – coinvolgendoli nel processo di presa in carico e gestione di quello specifico caso, ricordando che ogni storia di violenza è una storia a sé, con caratteristiche per certi versi simili, ma che comunque variano da una all’altra, tra cui ad es., il grado di consapevolezza della violenza subita, il livello di resilienza, la fase del ciclo della violenza, le strategie già attuate per fronteggiare la violenza, gli aiuti esterni che la donna può aver richiesto.