Il legale rappresentante di un'associazione culturale sita in un Condominio veniva condannato alla pena del pagamento di € 309,00 di ammenda per avere - mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia prevista dal DCPM 14/11/1997 - disturbato le occupazioni ed il riposo dei vicini in violazione dell'art. 659 cod. pen.
Il Tribunale, infatti, accertata la produzione delle immissioni sonore provenienti dal locale di cui l'imputato era legale rappresentante, ha, in primo luogo, escluso la configurabilità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma 2 l. 447/1995, per via del superamento dei limiti di accettabilità delle stesse emissioni che disturbavano il riposo e le occupazioni delle persone configurando conseguentemente il reato previsto e punito dall'art. 659 c.p.
Lamentava, quindi, il condannato i vizi della sentenza nel punto in cui la stessa individuava una ristretta cerchia di persone ed in un ambito territoriale limitato raggiunte dai rumori anziché un numero indeterminato ed inoltre venivano censurate le testimonianze escusse per le quali era illogico ricavare la diffusività delle immissioni.
La Corte di Cassazione precisa, però, che alla stessa è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ma vieppiù di saggiarne la tenuta logica mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo ed eventuali altri ragionamenti giuridici (Cassazione SSUU n 12 del 31.5.00, Jakani Rv 216260 e Cassazione sezione seconda n 20806del 5.5.11, Tosto Rv 250362), restando così esclusa – pur dopo la modifica dell'art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p. - la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o tramite un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Cass. Sez terza n. 12226 del 22.1.15 G.F.S.; Cass. Sez. terza n 40350 del 5.6.14 C.C. in proc. M.M.; Cassazione sez terza n. 13976 del 12.2.14 P.G.; Cass. Sez. sesta n. 25255 del 14.2.12 Minervini, RV 253099; Cass. Sez. seconda n. 7380 del 11.1.07 Messina ed altro, Rv. 235716).
Nel caso di specie in prime cure era stato accertato - sulla base di quanto riferito dai testi e dalle misurazioni delle emissioni sonore eseguite dai tecnici dell'ARPA della Regione Lombardia accertanti il superamento dei limiti consentiti sia in orario diurno che notturno - che dal locale in cui veniva svolta l'attività d'intrattenimento dell'associazione culturale di cui l'imputato era legale rappresentante, provenivano rumori ed emissioni sonore idonee a disturbare le occupazioni ed il riposo dei residenti del complesso condominiale e che i rumori molesti si sentivano fin nelle abitazioni ubicate a 20/30 metri dalla sede dell'associazione, tanto che addirittura una delle residenti era stata indotta a trasferirsi altrove.
Gli Ermellini altro non hanno potuto che accertare la logicità e correttezza delle conclusioni cui è addivenuto il Tribunale quanto all'aspetto della diffusività dei rumori e delle immissioni nonché alla loro idoneità ad arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone posto che per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. non sono necessarie né la vastità dell'area interessata né un numero rilevante di soggetti essendo sufficiente che il disturbo non venga arrecato a un unico singolo ma a un ambito ristretto come ad esempio un condominio (Cass. Sez prima n. 45616 del 14.10.13 Virgillito, Rv 257345, Cass. Sez prima n. 47298 del 29.11.11, Iori, Rv 251406, Cass. Sez prima n. 18517 del 17.3.10 Oppong Rv 247062, Cass. Sez. prima n. 1406 del 12.12.97 Costantini Rv. 209694).
Del resto, la circostanza che solo alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni se ne siano lamentati non esclude la configurabilità del reato laddove, come nel caso di specie, sia stata accertata l'idoneità delle stesse ad arrecare disturbo non solamente a un singolo ma ad un gruppo indeterminato di persone – quali gli abitanti del condominio – con la conseguente incidenza della condotta sulla tranquillità pubblica e la lesione dell'interesse protetto dalla disposizione, ovvero la quiete e la tranquillità pubblica; ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese del procedimento ed al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Cassazione penale Sez. III, Sentenza n. 18521 del 02/05/2018