Cassazione penale Sez. III, Sentenza n. 18521 del 02/05/2018

Cassazione penale Sez. III, Sentenza n. 18521 del 02/05/2018
Lunedi 14 Maggio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -

Dott. LIBERATI Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.S., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/2/2017 del Tribunale di Bergamo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

udito per il ricorrente l'avv. Fabrizio Losito, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16 febbraio 2017 il Tribunale di Bergamo ha condannato F.S. alla pena di Euro 309,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 659 c.p.(ascrittogli per avere, quale legale rappresentante della associazione culturale denominata MAITE, mediante schiamazzi e rumori superiori alla soglia prevista dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, disturbato le occupazioni e il riposo delle persone).

Il Tribunale, accertata la produzione delle immissioni sonore dal locale di intrattenimento gestito dalla associazione culturale di cui l'imputato era legale rappresentante, ne ha affermato la responsabilità, escludendo la configurabilità dell'illecito amministrativo di cui alla L. n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, sottolineando che non si era verificato solamente il superamento dei limiti di accettabilità di dette emissioni, ma anche il disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 659 c.p., non essendo stato accertato che il disturbo alle persone riguardava, almeno potenzialmente, un numero indeterminato di persone, come richiesto al fine della configurabilità del reato previsto da tale disposizione da un consolidato orientamento interpretativo di legittimità, in quanto era emerso che le immissioni sonore provenienti dal locale dell'imputato avevano disturbato solamente una ristretta e determinata cerchia di persone, in un ambito territoriale determinato, con la conseguente insussistenza del pericolo concreto per la quiete pubblica richiesto dalla norma incriminatrice per la configurabilità del reato. ...

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