Pur se provata l' esistenza del contratto di prestazione d'opera intellettuale, la domanda di pagamento del compenso non può trovare accoglimento qualora il professionista non alleghi l'iscrizione a un albo né il possesso di una qualifica professionale
Venerdi 19 Settembre 2025 |
Una impresa di costruzioni è stata convenuta in giudizio con richiesta di condanna al pagamento della somma di € 50.000,00 a titolo di compenso non corrisposto a un soggetto che ha asserito di aver espletato vari incarichi - consulenza, procacciamento, gestione vendite, redazione di un capitolato... - riconducibili alla fattispecie della prestazione d'opera intellettuale.
All'esito dell'istruttoria è stata rilevata l'inesistenza di un contratto scritto finalizzato al conferimento degli incarichi professionali all'attore. Lo stesso postulante nemmeno ha dimostrato che tale conferimento di incarichi fosse realmente avvenuto difettando la domanda di specificazioni in merito alle attività espletate e alle circostanze di tempo e di spazio in cui tali attività sarebbero state svolte.
La società convenuta ha eccepito, inoltre, che l'attore non fosse in possesso di alcuna qualifica professionale nè iscritto ad alcun albo di talchè, quand'anche gli asseriti incarichi fossero stati conferiti ed espletati, nulla avrebbe potuto essergli riconosciuto a titolo di compenso, a norma dell'art . 2231, comma 1 c.c.
Il preteso compenso, peraltro, non avrebbe potuto essere determinato dal giudice nemrneno in via equitativa non avendo l'attore dimostrato né l'esecuzione degli incarichi professionali né il conseguimento, da parte della convenuta, di alcun risultato utile ed economicamente apprezzabile.
Sulla base di tali considerazioni, quindi, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3182 del 15.09.2025 ha rigettato integralmente la domanda attorea con seira condanna al pagamento delle spese di giudizio.