PPT: competente il giudice tributario per le opposizioni per omessa notifica della cartella

PPT: competente il giudice tributario per le opposizioni per omessa notifica della cartella

Con la sentenza n. 32203/2019, pubblicata il 10 dicembre 2019, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito al giudice innanzi al quale il contribuente deve proporre l’opposizione avverso il pignoramento presso terzi promosso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, nel caso in cui viene eccepita la mancata notifica degli atti presupposti.

Martedi 17 Dicembre 2019

NORMA DI RIFERIMENTO: Art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 Pignoramento dei crediti verso terzi

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545 commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; 

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. 

1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.

IL CASO: Il contenzioso giunto all’esame dei giudici di legittimità, trae origine dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale la quale, nel confermare la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, aveva rigettato l’impugnazione dell’atto di pignoramento presso terzi notificato dall’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. n. 607/1973 ad un contribuente e a due istituti bancari con i quali quest’ultimo intratteneva rapporti di conto corrente.

Il credito azionato dall’amministrazione finanziaria nasceva da una serie di cartelle di pagamento emesse nei confronti del contribuente, il quale deduceva la mancata notifica sia delle suddette cartelle sia degli atti presupposti, eccependo, quindi, la giuridica inesistenza degli atti impositivi e l’intervenuta prescrizione dell’azione accertatrice.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale, sia la Commissione Tributaria Regionale avevano rigettato il ricorso del contribuente relativamente all’atto impositivo e alla cartella di pagamento, dichiarando il difetto di giurisdizione relativamente all’impugnazione del pignoramento promosso ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. 607/1973, ritenendo che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario.

In particolare la Commissione Tributaria Regionale aveva affermato che il pignoramento presso terzi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, costituisce un atto esecutivo, non compreso tra quelli impugnabili dinanzi al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19.

Pertanto, il contribuente interponeva ricorso per Cassazione censurando, fra l’altro, la decisione della Commissione Tributaria Regionale in merito alla dichiarazione del difetto di giurisdizione.

LA DECISIONE: I Giudici della Suprema Corte, dopo aver premesso che il pignoramento presso terzi di cui all’art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede neppure l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito, hanno ritenuto il motivo del ricorso fondato e nell’accoglierlo hanno affermato che, come per tutti i procedimenti esecutivi, anche ad esso va applicato il principio di diritto secondo cui in materia di esecuzione forzata tributaria l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 e art. 19, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass., Sez. U., sent. n. 13913/2017; 14667/2011).

Nel caso di specie l'impugnazione del pignoramento riguardava questioni relativi ad atti prodromici e non al procedimento propriamente esecutivo.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.32203/2019

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