PCT: con la seconda pec (RdAC) si perfeziona il deposito telematico

A cura della Redazione.
PCT: con la seconda pec (RdAC) si perfeziona il deposito telematico

Con la sentenza n. 12422 dell'11 maggio 2021 la Corte di Cassazione affronta nuovamente la problematica connessa al momento perfezionativo del deposito telematico degli atti giudiziari e alla operatività in tale contesto dell'art. 155 c.p.c. ult. comma.

Venerdi 14 Maggio 2021

Il caso: La Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile il reclamo proposto, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, dalla Delta Spa nei confronti di V.R. avverso la sentenza di primo grado del locale Tribunale che aveva accolto l'impugnativa del licenziamento intimato per la maturazione dei requisiti pensionistici da parte del lavoratore addetto alla conduzione di autobus; per la Corte territoriale, infatti:

a) la sentenza impugnata era stata pubblicata in data 1.3.2018 e trasmessa, in pari data, per esteso tramite PEC ai sensi della I.n. 179/2012 ai procuratori costituiti;

b) il reclamo depositato in data 3.4.2018 era da ritenersi tardivo, stante l'inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall'art. 1, co. 58, L. n. 92 del 2012.

La società ricorre in Cassazione, assumendo che:

  • il reclamo era stato depositato telematicamente in data 30 marzo 2018, come risultante anche dalla copia dei messaggi PEC generati in seguito al deposito telematico, in particolare dalla "ricevuta di avvenuta consegna (RdAC)"che viene rilasciata dal gestore PEC del Ministero di Giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero;

  • la sentenza impugnata ha errato quindi per aver ritenuto come data del deposito del reclamo quella del 3 aprile 2018, corrispondente invece all'epoca in cui la Cancelleria dell'ufficio giudiziario ha 'aperto' la 'busta' inviata telematicamente contenente il deposito del reclamo;

  • peraltro la sentenza impugnata ha violato l'art. 155, commi 4 e 5, c. p.c., perché la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza cadeva il 31 marzo 2018, sabato che precedeva la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, entrambi festivi, per cui anche il deposito del 3 aprile doveva considerarsi tempestivo.

    Per la Cassazione il ricorso è fondato e in merito al deposito telematico viene ribadito quanto segue:

    1) il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7 del d.i. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in i. n. 221 del 2012), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza;

    2) nel caso in esame, poiché il deposito del reclamo operato con modalità telematica per la previsione di cui all'art. 16, comma 7, d.1. Cit. deve intendersi avvenuto nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero di giustizia e cioè in data 30 marzo 2018, la Corte territoriale ha errato a ritenere l'impugnazione inammissibile perché tardiva, considerando la diversa data di deposito del 3 aprile 2018;

    3) inoltre la Corte territoriale ha trascurato l'operatività dell'ultimo comma dell'art. 155 c.p.c., il quale, per la scadenza di termini nella giornata di sabato (come nella specie il 31 marzo 2018), prevede una proroga di diritto al primo giorno non festivo, nella specie appunto il 3 aprile 2018.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n. 12422 2021

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