La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 44020 del 2 novembre 2023 ha precisato i presupposti in presenza dei quali la parte civile costituita nel processo ha diritto alla liquidazione delle spese.
Lunedi 6 Novembre 2023 |
Il caso: La Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento della proposta di concordato rassegnata dalle parti e in riforma della decisione del Tribunale di Lamezia Terme, esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, determinava in anni cinque,mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa la pena inflitta a Tizio per i reati ascrittigli per i reati di usura aggravata e continuata, estorsione, detenzione di materiali esplodenti e di armi di illecita provenienza, ricettazione e illecita detenzione di cannabis, confermando nel resto le statuizioni del primo giudice, ivi compresa la confisca di somme di danaro, strumenti e titoli finanziari.
L'imputato, tramite i difensori, propone ricorso per Cassazione, deducendo con unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 599 bis cod.proc.pen. in relazione alla confisca e correlato vizio di motivazione; nell'ambito del procedimento i legali delle parti civili hanno trasmesso conclusioni scritte e nota spese, che risultano per più versi inammissibili:
- in primo luogo le conclusioni rassegnate sono tardive: è staqto già chiarito che in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.1. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla 2 legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio;
- in secondo luogo, l'inammissibilità si connette anche alla natura delle censure di cui al ricorso, concernente esclusivamente la misura di sicurezza della confisca, in applicazione del principio per cui, qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso non ha titolo alla rifusione delle spese processuali;
- infine, le conclusioni rassegnate sono immotivate in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese, con riferimento ai processi trattati con rito camerale non partecipato, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.
Cassazione penale sentenza n.44020 2023