Opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo: no alla litispendenza

A cura della Redazione.
Opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo: no alla litispendenza

Non è configurabile litispendenza tra opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo, che sono azioni con finalità e contenuti differenti.

Venerdi 5 Settembre 2025

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23809/2025.

Il caso: La Delta immobiliare proponeva dinanzi al Tribunale di Lucca opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Alfa s.r.l. per l’importo di € 8.796,12 e fondato su una sentenza del Tribunale di Prato, la quale aveva accertato, senza emettere condanna, che la Alfa srl aveva diritto a ricevere dalla Delta imm. € 6.250,00 a titolo di risarcimento del danno; l’opponente affermava tra l’altro di avere già versato l’importo di € 8.796,12, corrispondente alla somma tra il risarcimento accertato e ulteriori € 2.546,12 versati in eccedenza.

La Alfa srl eccepiva in via preliminare la litispendenza tra il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di opposizione a precetto instaurato dinanzi ad altro giudice del medesimo Tribunale contro lo stesso decreto ingiuntivo; il Tribunale dichiarava la litispendenza e, ai sensi dell’art. 39 c.p.c., disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.

La Delta immobiliare ricorre in Cassazione, sulla base dei seguenti motivi:

- violazione degli artt. 39 co. 1,615 co. 1 e 645 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato la litispendenza tra la causa attuale di opposizione a decreto ingiuntivo e quella precedente di opposizione a precetto, pur in assenza di identità di petitum e causa petendi; le due azioni perseguono scopi differenti: l’una contesta la sussistenza del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo; l’altra contesta il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata;

- violazione degli artt. 39 co. 1 e 645 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui la declaratoria di litispendenza ha determinato la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo: in tal modo il titolo monitorio è divenuto definitivo senza che il giudice potesse pronunciarsi sul merito, con conseguente lesione del diritto di difesa e del giusto processo.

Per la Cassazione il ricorso è fondato: in merito osserva che:

a) l'identità di causa richiesta per la litispendenza ai sensi dell'art. 39 co. 1 c.p.c. presuppone l'identità delle parti e la corrispondenza tra petitum e causa petendi; pertanto non è configurabile litispendenza tra opposizione a precetto e opposizione a decreto ingiuntivo, che sono azioni con finalità e contenuti differenti, poiché la prima mira a impedire l'esecuzione forzata, mentre la seconda è finalizzata a impedire la definitività del decreo ingiuntivo;

b) la declaratoria di litispendenza e la conseguente estinzione del giudizio di opposizione determinano un effetto processuale irreversibile, consistente nella definitività del decreto ingiuntivo; tale esito contrasta con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e del contraddittrio;

c) nel caso in esame, l'ordinanza impugnata non fornisce alcuna motivazione su questo punto, limitandosi a richiamare l'identità delle due cause senza valutare le conseguenze della cancellazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 23809 2025

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