Continua il dibattito giurisprudenziale in merito al soggetto tenuto, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ad introdurre il procedimento di mediazione e sulle conseguenze derivanti dalla sua mancata introduzione.
Sul punto si registra un solo intervento della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 24629/2015, ha affermato che l'onere di introdurre la mediazione obbligatoria grava sull’opponente in quanto, la diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perche' premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.
Sono numerosi, invece, i provvedimenti emessi dai giudici di merito che hanno dato origine a due orientamenti contrastanti l’uno dall’altro.
Il primo orientamento, maggioritario, sostiene che nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l’onere spetta all’opponente e in caso di mancata introduzione l’opposizione viene dichiarata improcedibile e di conseguenza il decreto ingiuntivo diviene definitivamente esecutivo. Tale orientamento è conforme a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la suddetta sentenza.
Il secondo orientamento, minoritario, sostiene, invece, che l’onere di introdurre la mediazione incombe sull’opposto e in caso di mancata instaurazione l’opposizione viene accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Oltre ai suddetti orientamenti, il Tribunale di Pavia, con una sentenza pubblicata il 26 settembre 2016, pur affermando di condividere la tesi secondo la quale l’onere spetta all’opponente, ha riconosciuto la possibilità che il giudice possa di volta in volta individuare il soggetto onerato all’avvio del procedimento di mediazione.
A conferma dell’esistenza dell’attuale querelle sul punto, si segnalano due recenti provvedimenti emessi dai giudici di merito, l’uno aderente al primo orientamento e l’altro aderente al secondo orientamento:
a) con ordinanza del 30 gennaio 2019, il Tribunale di Milano ha affermato che l’onere di introdurre il procedimento di mediazione incombe sulla parte opposta e cioè sul soggetto che ha introdotto la domanda iniziale,
b) di contro, il Tribunale di Macerata con sentenza del 7 febbraio 2019, aderendo a quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629/2015 e alla giurisprudenza maggioritaria, ha affermato che l’onere dell’introduzione della mediazione incombe sull’opponente che è la parte che ha interesse al processo.
Secondo il Tribunale di Macerata, dalla declaratoria di improcedibilità dell’opposizione deriva il definitivo consolidamento del decreto ingiuntivo, al pari di quanto succede in caso di mancata opposizione o in caso di mancata attività da parte dell’opponente o per il rigetto dell’opposizione o infine per l’estinzione del relativo processo.