La perentorietà del termine previsto dall'art. 617 comma 1° non può essere disattesa dalla remissione in termini operata dal giudice, in mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 153 c.p.c..
Nota a Tribunale di Livorno sezione collegiale 18.04.2018.
Venerdi 6 Luglio 2018 |
Massima: “In tema di opposizione agli atti esecutivi, in caso di inosservanza del termine per la notificazione del ricorso e del decreto, il giudice dell'esecuzione, ove non sussistano i presupposti per una rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., non può fissare una nuova udienza di comparizione per la fase sommaria, stante la perentorietà del termine di cui all'art. 618, comma 1, c.p.c., né può pronunciare l'inammissibilità dell'opposizione, ma, dichiarata definita la fase sommaria, deve assegnare "in ogni caso" un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito
La vicenda in esame prende spunto dall'opposizione svolta da una società di capitali, con ricorso ex art. 617 2°comma c.p.c., con la quale quest'ultima decideva di impugnare il verbale di udienza, a seguito di ordinanza di vendita senza incanto, redatto dal professionista delegato, per sentirne dichiarare la nullità, deducendo che l’esclusione dalla gara fra gli offerenti, operata dal delegato nei confronti di un socio fosse da ritenersi illegittima, in virtù della delega rilasciata dal consiglio di amministrazione e versata agli atti.
Il prefato ricorso veniva depositato in data 19/12/2017 ed il GE, con provvedimento del 22.12.17, fissava per la comparizione delle parti l’udienza del 25/01/18, assegnando termine sino al giorno 8/01/18 per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto, a tutti gli offerenti, aggiudicatari e partecipanti, e al Delegato.
Sennonché, tale ultimo termine non veniva osservato dalla società ricorrente la quale, con successiva istanza del 10.01.18, deduceva di non aver potuto perfezionare le notifiche, senza –peraltro– allegare alcuna specifica motivazione al riguardo e richiedendo, dunque, un nuovo termine per adempiere. Il GE con provvedimento del 23.01.2018 assegnava nuovo termine per la notifica, da effettuarsi entro il 10.02.2018 e differiva l’udienza al 22.02.2018.
Nel costituirsi in giudizio, gli aggiudicatari “provvisori” richiedevano, in via preliminare, di dichiarare inammissibile e/o improcedibile l’opposizione proposta dalla società, stante il mancato rispetto del termine perentorio del giorno 8/01/18, per la notifica del ricorso e decreto ex art. 618 c.p.c. ed, in ogni caso, di dichiararla altresì infondata nel merito, con consequenziale pronuncia del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., stante l’avvenuto versamento del prezzo da parte dei primi.
Il GE, nel respingere l'eccezione preliminare col la seguente motivazione:“(…) non assume rilevanza decisiva il mancato rispetto del termine per la notifica dell’opposizione, posto che la parte ha chiesto ed è stata rimessa in termini”, annullava l’aggiudicazione provvisoria, disponendo la restituzione degli atti al delegato, affinché ripetesse le operazioni di vendita ed ammettendo anche la società precedentemente esclusa. Disponeva, inoltre, di “trattenere il prezzo versato, restituendo nell’ipotesi in cui l’odierno aggiudicatario non divenga tale all’esito dell’ulteriore gara”.
Avverso l'ordinanza emessa dal GE, gli interessati proponevano reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., denunciando, in via preliminare, la manifesta violazione e/o falsa applicazione di norme processuali, in primis gli articoli 618 e 153 c.p.c, nonché dell'art. 617, 1°comma. Ed osservando che, in ogni caso, a seguito di opposizione ex art. 617, comma 2° il GE, a mente dell’art. 618, 2° comma, avrebbe dovuto limitarsi a dare “(…) i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende(re) la procedura.”, dovendosi intendere per indilazionabili quei provvedimenti che consistono o in un differimento del compimento di un atto esecutivo, o in un provvedimento volto ad incidere su parte del procedimento o nella sospensione dell’intero processo esecutivo e non certo nella decisione adottata (che, infatti, risultava per ciò stesso provvedimento abnorme).
Il tribunale di Livorno, accoglieva il primo motivo di reclamo relativo alla improcedibilità della fase sommaria della opposizione agli atti esecutivi proposta dalla società, e, nel richiamare una recente pronuncia di legittimità, sottolineava come“in tema di opposizione agli atti esecutivi, in caso di inosservanza del termine per la notificazione del ricorso e del decreto, il giudice dell'esecuzione, ove non sussistano i presupposti per una rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., non può fissare una nuova udienza di comparizione per la fase sommaria, stante la perentorietà del termine di cui all'art. 618, comma 1, c.p.c., né può pronunciare l'inammissibilità dell'opposizione, ma, dichiarata definita la fase sommaria, deve assegnare "in ogni caso" un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito, in quanto l'inosservanza del primo termine è rilevante solo ai fini della fase sommaria, non potendo precludere che sull'azione di opposizione agli atti debba aver luogo lo svolgimento della cognizione piena con il giudizio di merito (cfr. Cass. n. 20018 del 2016)”.
Nel caso di specie- si legge ancora nel provvedimento- “risulta pacifico che parte ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso di opposizione agli atti esecutivi ed il decreto di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio del 8.1.2018, concesso dal G.E ex art. 168 c.p.c. A fronte di ciò, il G.E. ha concesso un nuovo termine, quando, tuttavia, come emerge sia dall'istanza di rimessione in termini della società del 10.1.2018, sia dal provvedimento del 27.2.2018 del G.E., sia, infine, da quello del 6.3.2018, non ricorrevano i presupposti previsti dall'art. 153 c.p.c. per la rimessione in termini”.
Ed infatti -evidenzia infine il Collegio- neppure dalla istanza di remissione in termini di parte opponente risulta possibile ricavare le ragioni per cui la società non provvide alla notifica nel termine concesso e, quindi, le ragioni per le quali il GE abbia ritenuto decorso il termine concesso per la notifica per causa non imputabile alla medesima società. Pertanto il reclamo deve essere accolto, con assorbimento di tutte le altre questioni sollevate dalle parti, sia in punto di corretta instaurazione del contraddittorio che di merito. In conclusione il Collegio correttamente disponeva la revoca l'ordinanza emessa dal G.E., concedendo il termine per l’introduzione del giudizio di merito, termine per di più neppure concesso dal GE nel provvedimento reclamato.
Tribunale Livorno ordinanza del 10/04/2018