Con l'ordinanza n. 186 del 9 gennaio 2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del rito applicabile alle cause di opposizione a decreto ingiuntivo aventi ad oggetto la liquidazione degli onorari professionali dell'avvocato.
Lunedi 13 Gennaio 2020 |
Il caso: M.,D.S. E Z proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo che il Tribunale di Velletri aveva concesso in favore dell'avv. S.L. per il pagamento di competenze professionali: gli opponenti preliminarmente, asserendo che fosse applicabile il foro del consumatore, eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Latina, nel cui circondario avevano la residenza; nel merito contestavano l'infondatezza della pretesa del legale.
Il Giudice Istruttore, con ordinanza emessa in corso di causa, rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale; successivamente, il Tribunale di Velletri decideva la causa in composizione collegiale, emetteva ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., ritenendo che, nonostante il giudizio fosse stato introdotto nelle forme del rito ordinario, era applicabile il rito sommario, perché richiamato espressamente dall'art. 14 del D.Igs. n. 150/2011, ratione temporis applicabile, per le cause aventi ad oggetto le prestazioni professionali degli avvocati.
Il tribunale rideterminava quindi, il compenso dovuto all'avvocato, al quale riconosceva esclusivamente le prestazioni per l'attività stragiudiziale prestata in favore dei propri clienti.
Il legale ricorre in Cassazione, deducendo la nullità dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione degli articoli 101, 134, 176, 187, 188 e 189 c.p.c.; per il ricorrente:
a) il processo si era svolto nelle forme del rito ordinario fino al momento della precisazione delle conclusioni, per cui l'ordinanza di mutamento del rito avrebbe dovuto essere comunicata alle parti invitandole a precisare nuovamente le conclusioni;
b) il Tribunale, decidendo la causa secondo le forme del rito sommario, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. in composizione collegiale, avrebbe violato il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, in quanto, la decisione assunta nella forma di ordinanza sarebbe ricorribile per cassazione, mentre la sentenza sarebbe impugnabile con l'appello.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato in quanto:
il D. Lgs 150/2011, applicabile alle cause relative agli onorari degli avvocati, prevede che "quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza"; il secondo comma dell'art. 4 dispone che l'ordinanza di mutamento del rito viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti;
il legislatore ha voluto prevedere un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la fissazione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza: il mutamento del rito non è, infatti, privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione, in quanto l'ordinanza che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 14, comma IV, D.Igs. 150/2011, mentre la sentenza è impugnabile con l'appello;
nel caso di specie, l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore del legale era stata introdotto con citazione e non con ricorso, come previsto dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011: tuttavia, poiché il mutamento del rito non era avvenuto entro la prima udienza di comparizione delle parti, il Tribunale non poteva mutare il rito dopo che le parti avevano precisato le conclusioni e la causa era stata trattenuta in decisione;
il giudizio quindi avrebbe dovuto svolgersi nelle forme ordinarie e concludersi con sentenza, impugnabile anche per i motivi attinenti al merito, e non con ordinanza collegiale, ricorribile per cassazione per violazione di legge
Esito: L'ordinanza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: "Nelle cause aventi ad oggetto la liquidazione delle prestazioni professionali dell'avvocato, il mutamento del rito, nelle ipotesi in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo venga introdotto con citazione anziché con ricorso, può avvenire, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti"