Con l’ordinanza 5991, pubblicata il 28 febbraio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione nel ricorso promosso da un’associazione non riconosciuta e nella procura speciale del nome del suo legale rappresentante.
Venerdi 10 Marzo 2023 |
IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Cassazione nasce dal giudizio promosso dal proprietario di un immobile concesso in locazione ad un’associazione culturale che doveva essere utilizzato da quest’ultima come sede di ritrovo dei soci. L’attrice chiedeva al Tribunale che venisse dichiarata la risoluzione del contratto e il conseguente risarcimento dei danni, deducendo che la conduttrice aveva mutato l'uso dell'immobile senza chiedere la propria autorizzazione.
In primo grado la domanda attorea veniva rigettata, mentre la Corte di Appello, decidendo sul gravame proposto dall’attrice, riformava la sentenza del Tribunale dichiarando la risoluzione del contratto di locazione con conseguente ordine di immediato rilascio, mentre rigettava la richiesta risarcitoria.
LA DECISIONE: Pertanto, l’associazione culturale investiva della questione la Corte di Cassazione la quale, dopo aver osservato che nella procura speciale del ricorso di legittimità non era stato indicato il legale rappresentante pro-tempore dell’associazione e la sottoscrizione della procura era stata apposta con una firma assolutamente illeggibile, ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando il seguente principio di diritto "il ricorso per cassazione che venga proposto da un'associazione non riconosciuta senza l'indicazione della persona fisica che abbia la direzione o la presidenza secondo gli accordi degli associati e senza che tale indicazione nemmeno figuri nella procura rilasciata per il ricorso, recante una firma illeggibile, è inammissibile per mancata dimostrazione della capacità processuale di cui all'ultimo comma dell'art. 75 c.p.c.”.
La mancata indicazione nell'intestazione del ricorso per cassazione dei dati della persona fisica che riveste la legale rappresentanza dell'ente ricorrente, hanno osservato gli Ermellini, non determinerebbe l'inammissibilità del ricorso nel caso in cui la sottoscrizione della relativa procura, adeguatamente decifrabile nel suo indicativo contenuto, sciolga ogni incertezza in ordine al soggetto che propone il ricorso.
Nel caso in esame, hanno concluso, nessuno dei due elementi potenzialmente identificativi - e quindi nè l'indicazione del ricorrente nell’intestazione del ricorso, nè la presenza di una valida procura sottoscritta con firma leggibile dal ricorrente era presente.
Cassazione civile ordinnaza n. 5991 2023