L' obbligo di versare il prezzo sorge solo con il passaggio in giudicato della sentenza

L' obbligo di versare il prezzo sorge solo con il passaggio in giudicato della sentenza

Con la sentenza n. 9184 del 10 aprile 2017 La Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui nell'ipotesi di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c, l'obbligo di versare il prezzo della vendita in capo al promissario acquirente diviene attuale solo con il passaggio in giudicato della sentenza medesima.

Venerdi 14 Aprile 2017

Nel caso in esame, il Tribunale in primo grado, aveva dichiarato - per persistito grave inadempimento del promissario acquirente, sig. F, consistito nel mancato pagamento del prezzo di due unità immobiliari alla soc. venditrice - la risoluzione del rapporto costituito con pregressa sentenza n. 2481/2000, resa dallo stesso Tribunale ai sensi dell'art. 2932 c.c., condannando il promissario acquirente alla restituzione in favore della società D.80 S.r.l. in liquidazione degli immobili stessi; la decisione poi veniva confermata anche dal giudice di appello.

Il sig. F. propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo tra l'altro l'erroneità del termine iniziale e di quello finale, in relazione ai quali andava commisurata la valutazione della gravità dell'inadempimento, in base al quale è stata dichiarata la risoluzione del rapporto costituito ex art. 2932 c.c..

Di contro, parte resistente evidenziava che: la sentenza n. 2481 di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. era del febbraio 2000; la richiesta di pagamento del prezzo da parte della società D. 80 era del 14 settembre 2000 ; la missiva di invito alla medesima società a ritirare gli assegni offerti in pagamento del dovuto prezzo era del 9 ottobre 2000; l'offerta reale era avvenuta solo in data 9 febbraio 2001.

Pertanto, avuto riguardo alla risalenza nel tempo del contratto ed alla ritenuta tardività della citata offerta reale, il mancato pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente si era protratto per un tempo irragionevole, e di consguenza l'inadempimento di F. era qualificabile come “grave” ai fini della risoluzione del rapporto costituito ex art. 2932 c.c..

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, precisa quanto segue:

  • nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c. c., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale, sicchè non può essere riconosciuta (l'efficacia esecutiva medesima) al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza poichè l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del destinatario della pronuncia" (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 3 maggio 2016, n. 8693 e, conformemente, Cass. civ., SS.UU. n. 4059/2010);

  • la valutazione dell'inadempimento, pertanto, non poteva non tener conto anche del fatto che al 9 febbraio 2001 - data dell'offerta reale - ancora non si era verificato il passaggio in giudicato della sentenza n. 2481/2000 e non si era, quindi, in costanza di una piena effettività dell'obbligo del pagamento, che era stato erroneamente ritenuto"irragionevolmente tardivo".

    La Suprema Corte quindi formula il seguente principio di diritto: "in presenza di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., l'obbligo del pagamento del prezzo in capo capo al promissario acquirente diviene attuale solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza e mai prima in quanto si è in presenza di una sentenza costitutiva, che - per sua natura - è priva, prima del suo passaggio in giudicato, di effetti esecutivi in ordine al rapporto costituto con la medesima".

Allegato:

Cass. civile Sez. II, Sentenza del 10/04/2017 n.9184

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.044 secondi