Con l'ordinanza n. 33414/2022 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla questione della ripartizione dell'onere della prova in merito all'obbligo di taratura periodica per tutte le apparecchiature di misurazione della velocità.
Martedi 15 Novembre 2022 |
Il caso: Il Giudice di Pace di Avellino, adito da Tizio, annullava il verbale di contestazione di una sanzione pecuniaria della somma di Euro184,62, irrogata al ricorrente in violazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 142, comma 8, (C.d.S.)
Il Giudice di prime cure adduceva la mancata taratura e la mancata omologazione dell'apparecchio rilevatore di velocita'; avverso la sentenza, Tizio proponeva appello presso il Tribunale di Avellino, lamentando l'erronea ed insufficiente motivazione della decisione relativamente alla compensazione delle spese di lite; il resistente si costituiva con appello incidentale, chiedendo la riforma della decisione nel merito per erroneita' della sentenza fondata sul difetto di taratura dell'autovelox, e violazione dell'articolo 2697 c.c..
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice di appello, riformava la decisione del Giudice di Pace, accogliendo l'appello incidentale e rigettando l'appello principale: per il Tribunale:
non spetta all'amministrazione fornire prova in giudizio della taratura ed efficienza delle apparecchiature elettroniche, al contrario, e' l'opponente che deve fornire la prova di difetti di funzionamento;
ne' il C.d.S. e il suo regolamento di attuazione impongono che il verbale di accertamento debba contenere l'attestazione di funzionalita'.
Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di considerare ed applicare le argomentazioni e i principi giurisprudenziali della Corte Costituzionale, della Corte Suprema di Cassazione e dei giudici di merito circa l'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere all'effettuazione dei controlli per assicurare il corretto funzionamento degli apparecchi di controllo della velocita'.
La Corte di Cassazione, nel dare ragione al ricorrente, ricorda che:
a) a seguito della sent. Corte Cost. 18 giugno 2015, n. 113, deve ritenersi affermato il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocita' (che e' elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non puo' essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformita' (Cass. Sez. 2, 11.05.2016, n. 9645; Cass. Sez. 2, 12.07.2018, n. 18354; Cass. Sez. 2, 11.01.2018, n. 533; Cass. Sez. 2, 18.12.2020, n. 29093), risultando, peraltro, a tal fine sufficiente il certificato di taratura.