I nuovi parametri forensi: la proposta del CNF

I nuovi parametri forensi: la proposta del CNF

Con delibera del 25 gennaio 2022 il CNF ha formulato una proposta di modifica ed integrazioni dei parametri forensi, di cui al D.M. 55/2014, che è stata sottoposta alla procedura di consultazione, che si è chiusa il 4 febbraio 2022, da parte dei Consigli dell’ordine territoriali, delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, nonché delle competenti commissioni parlamentari.

Sabato 12 Febbraio 2022

Qui di seguito le principali novità:

1) Valori parametrici: è previsto un incremento di tutti i valori parametrici rapportato all’aumento medio del costo della vita dal 2014, anno di entrata in vigore del D.M. vigente, al 2021, in base agli indici ISTAT; per determinare la quantificazione dell’aumento percentuale verrà richiesta all’ISTAT una precisa valutazione.

2) Aumenti e diminuzioni: viene adottata un’unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%; si propone pertanto la modifica dell’art. 4, comma 1, dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.

3) Tariffa oraria: L’art. 13, comma 3 L. 247/2012 già prevedeva “la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo …”: però nel D.M. n. 55/2014 manca l’individuazione di una soglia economica di riferimento, per cui il CNF propone di quantificarla indicativamente nella forbice dei valori compresa tra un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora da determinarsi tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.

4) Procedure concorsuali: per la difesa e l’assistenza nelle procedure concorsuali (es: insinuazione al passivo in senso stretto, procedimento di opposizione al rigetto della domanda di ammissione ecc) il CNF propone l’introduzione di una apposita tabella, la n. 20 bis (che si aggiunge a quella n. 20 relativa "ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento"), che prevede 4 fasi:

fase di studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione (osservazione progetto stato passivo e\o documenti) e fase decisionale; gli importi sono quelli previsti innanzi al Tribunale (tabella 2), con una diminuzione del 20%, con le seguenti precisazioni:

a) quando la domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto crediti di lavoro dipendente i valori di cui alla tabella possono essere diminuiti del 50 per cento;

b) per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e contro il decreto che rigetta l’istanza di fallimento, si applica la tabella 12 relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello, così come per i reclami in Corte di Appello contro i provvedimenti del Tribunale fallimentare.

5) Processo Amministrativo: è previsto

- un aumento del 20% in più dei parametri attualmente vigenti per la voce fase introduttiva, e ciò sia nella tabella 21, relativa ai giudizi dinanzi al TAR, che nella tabella 22, relativa ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato; inoltre è previsto un aumento del 20% del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase introduttiva del giudizio, qualora venga proposto ricorso incidentale;

- nella tabella 21, a quella già esistente, si aggiunge una nuova fase cautelare, monocratica: il compenso per tale nuova fase è individuato nella misura del 50% rispetto il compenso previsto per la fase cautelare (collegiale).

6) Processo Penale: è previsto:

- un aumento del compenso previsto per le indagini difensive, allorquando queste sono particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti: in particolare, i valori parametrici già previsti per la fase di studio e per la fase istruttoria nella tabella n. 15 sono aumentati del 20%.

- per il giudizio direttissimo con riferimento alla fase di convalida dell’arresto che lo precede: nella tabella n. 15 viene aggiunta una nuova colonna ("Giudizio di convalida dell’arresto" tra quella denominata "Indagini difensive" e quella denominata "Cautelari personali") con i seguenti importi: € 360 per la fase di studio ed € 675 per la fase decisionale;

- nella tabella n.15 viene inserita la colonna "Magistrato di sorveglianza" (accanto alla colonna "Tribunale di sorveglianza"): vengono previsti i compensi per le seguenti fasi: € 300,00 per studio della controversia; € 360,00 per la fase introduttiva del giudizio; € 900,00 per la fase decisionale.

- si prevede una integrazione ad hoc per il Tribunale per i minorenni: in particolare per le attività difensive davanti al Tribunale per i minorenni, si applicano i compensi previsti dalla tabella n. 15 per il Tribunale collegiale.

7) Mediazione e negoziazione : si propone un aumento del 30% rispetto agli importi attuali previsti nella tabella n. 25 bis.

8) Conciliazione e transazione: nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia (art. 4 comma 6) il compenso liquidabile è aumentato di un quarto e non più "fino ad un quarto".

9) Parametri relativi alle attività stragiudiziali: è prevista la modifica dell'art. 18: il testo attuale cita: "i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi...":

- la proposta è di inserire la parola "di norma" dopo la parola "sono" e prima della parola "onnicomprensivi"

- dopo il punto si propone di aggiungere la seguente frase: "Quando l’affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte".

- si propone di aggiungere poi il seguente comma 2: "Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000, il compenso è liquidato sulla base di una percentuale da calcolare in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell’affare, da un massimo del 3% fino ad un minimo dello 0,25%, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso. È abrogato l’art. 22".

Allegato:

delibera CNF parametri forensi

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