La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3595 del 2017 è ritornata ad occuparsi delle modalità di notifica degli atti giudiziari al portiere dello stabile o del condominio dove abita il destinatario dell’atto da notificare.
Mercoledi 15 Febbraio 2017 |
Nel caso trattato dai Giudici di legittimità, una società in liquidazione aveva proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita nei confronti della suddetta società da parte dell’Agente della Riscossione.
Secondo quanto sostenuto dai giudici tributari regionali, la cartella di pagamento era stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento a mani del custode dello stabile presso il domicilio fiscale del liquidatore ai sensi dell’art. 145 c.p.c. e 139 c.p.c.; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre l’Agente della Riscossione non ha svolto nessuna attività difensiva.
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e nel merito ha accolto il ricorso introduttivo della società ricorrente, affermando il dominante indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale “in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita.
E’ pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata” (Cass. Sezione Unite 8214/05; in termini, Cass. Sezione Unite 11332/05; e, più recentemente, Cass. Sez. 5°, n. 22151/2013).
Quindi, secondo quanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza in commento, la notifica di un atto giudiziario al custode o al portiere dello stabile dove ha sede o domicilio il destinatario non è valida tutte le volte in cui nella relazione di notifica manca l’attestazione dell’ufficiale giudiziario sul mancato rinvenimento delle altre persone legittimate a ricevere il plico, non essendo sufficiente a sanare l’irregolarità della notifica l’invio della successiva raccomandata al destinatario.