La relata di notifica del ricorso al difensore della controparte a mezzo pec priva della firma digitale è valida. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6518/2107, pubblicata il 14 marzo scorso.
Lunedi 20 Marzo 2017 |
Nel caso esaminato dai Giudici di Piazza Cavour era stata eccepita l’inammissibilità del ricorso per cassazione per nullità della notificazione eseguita a mezzo pec dal difensore del ricorrente in quanto la relata di notifica era priva della firma digitale.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto l’eccezione infondata in quanto essendo il documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell’avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario non vi è nessuna limitazione dei diritti difensivi della parte ricevente.
Gli Ermellini, con la sentenza in commento, hanno osservato che:
1. il difetto della firma non è causa di inesistenza dell’atto, anzi la suddetta prescrizione è surrogabile attraverso altri elementi capaci di far individuare l’esecutore dell’atto, come già affermato dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 10272 del 2015, secondo la quale: “ in tema di notificazione ex art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell’avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire” anche aliunde “ in base alla sottoscrizione, da parte sua, dell'atto notificato e vidimato dal consiglio dell'ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all'autorizzazione del consiglio dell'ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l'atto”.
2 Nella notificazione eseguita a mezzo pec, la mancata forma digitale della relata non lascia nessun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell’avvocato attraverso la sua indicazione e l’accostamento di quel nominativo alla persona munita di procura speciale;
3 “L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato il raggiungimento dello scopo legale”.
Quindi, in conclusione, secondo la Suprema Corte di Cassazione, la notifica irrituale eseguita a mezzo pec (nel caso di specie la mancanza della firma digitale nella relata di notifica), non determina la nullità dell’atto notificato in quanto con la consegna telematica al destinatario vi è il raggiungimento dello scopo.