Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 14/03/2017 n.6518

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 14/03/2017 n.6518
Lunedi 20 Marzo 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Maura - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 713/2016 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANK MARIO SANTACROCE;

- ricorrente -

contro

S.G.S. DENTAL S.A.S. DI S.G. & C. - P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SS. PIETRO E PAOLO 25 presso lo studio dell'avvocato LUIGI VALENSISE che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO GRIGGIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1529/2015 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 15/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 1529 del 2015 (pubblicata il 15 maggio 2015), ha respinto l'appello proposto da G.F., il quale era rimasto soccombente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rilasciato dal Giudice di Pace di quella stessa città alla creditrice, SGS Dentral SAS di S.G. & C, a titolo di risarcimento dei danni, riconosciuti dal lodo arbitrale irrituale pronunciato da un arbitro unico, e l'ha condannato anche al pagamento delle spese di lite.

Il ricorrente non contesta la rilasciabilità del decreto ingiuntivo sulla base di un lodo irrituale favorevole (come da risalente insegnamento (Sez. 1, Sentenza n. 1628 del 1975), secondo cui "un lodo arbitrale irrituale, ancorchè la sua validità sia oggetto di contestazione in un giudizio in corso, costituisce prova scritta, idonea come fondamento per l'emanazione di un decreto ingiuntivo, in quanto la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c., può essere costituita anche da un documento privo di efficacia probatoria piena e l'emissione del decreto ingiuntivo non è preclusa dall'esistenza di contestazioni intorno all'esistenza ed esigibilità del credito"), ma assume l'esistenza di un errore compiuto dal giudice di appello, con riferimento al punto decisivo della controversia costituito dal mancato esame della domanda di merito coltivata dall'opposto, in violazione dell'art. 645 c.p.c., e art. 1442 c.c.. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.013 secondi