Notifica del decreto ingiuntivo presso la residenza precedente: ammissibile l'opposizione tardiva?

Notifica del decreto ingiuntivo presso la residenza precedente: ammissibile l'opposizione tardiva?

Con l’ordinanza n. 4529/2019, pubblicata il 15 febbraio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle conseguenze relative alla notifica del decreto ingiuntivo eseguita all’indirizzo dove fino a poco tempo prima l’ingiunto aveva la residenza, affermando che la stessa è nulla e non inesistente.

Mercoledi 20 Febbraio 2019

Secondo i giudici di legittimità, in questi casi, l’ingiunto può proporre opposizione tardiva ai sensi dell’articolo 650 c.p.c. con la quale non può limitarsi ad eccepire il vizio della notifica, essendo la notifica del decreto ingiuntivo inesistente solo nel caso in cui la notifica è stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non avente alcuna relazione con il destinatario in quanto a lui totalmente estranei.

IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Corte di Cassazione trae origine dai due decreti ingiuntivi notificati all’ingiunto presso un indirizzo dove quest’ultimo fino a poco tempo prima aveva la residenza anagrafica con la consegna alla figlia che si era qualificata all’ufficiale giudiziario come convivente con il padre.

Avverso i suddetti decreti veniva proposta opposizione dall’ingiunto, il quale eccepiva preliminarmente l’inesistenza della notifica essendo la stessa eseguita presso un indirizzo non più corrispondente alla sua residenza anagrafica. Entrambe le opposizioni venivano riunite. Il Tribunale rigettava l’opposizione e in sede di Appello, il gravame veniva dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c.

Pertanto, l’ingiunto originario proponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 132, 139, 160 e 644 codice di procedura civile, ritenendo errato il fatto che il Giudice di merito non aveva considerato l’inesistenza della notifica dei decreti ingiuntivi eseguita a mani della figlia, qualificatasi come convivente, all’indirizzo della vecchia residenza.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il motivo del ricorso e nel rigettarlo ha affermato il seguente principio di diritto: “ La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l’ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimento col destinatario della notifica. Quest’ultimo resta quindi tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l’opposizione tardiva prevista dall’articolo 650 cod. proc. civ., che tuttavia non può basarsi sulla sola deduzione del vizio di notificazione, che risulta sanato dalla sola proposizione della stessa”.

Secondo gli Ermellini, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24834/2017, “l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile uni atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità del modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:

a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione, previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.

Anche nel caso di notifica eseguita ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., hanno continuato i giudici di Piazza Cavour, quando il destinatario della notifica si sia trasferito, il notificante è tenuto in ogni caso a svolgere ulteriori ricerche, prima di procedere alla notificazione nelle forme dell’art. 143 cod.proc.civ., fermo restando che l’omissione di tali incombenze comporta l’inesistenza della notificazione solo se eseguita in un luogo privo di collegamento con il destinatario, determinando, altrimenti, la mera nullità della stessa.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.4529/2019

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