La persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità.
Martedi 28 Febbraio 2023 |
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7878 del 23 febbraio 2023.
Il caso: La Corte di appello di Torino confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cuneo con la quale, all'esito di giudizio abbreviato Tizio veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., commesso in danno di Tullio costituitosi parte civile in giudizio.
In particolare, il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale a seguito del quale Tullio riportava lesioni definite gravi.
La difesa dell'imputato ricorre in Cassazione, deducendo, come secondo motivo, che, essendo stata indicata in giorni quaranta la durata della malattia conseguente alle lesioni, la fattispecie incriminatrice concretamente applicabile sarebbe stata quella prevista dall'art. 590 cod. pen. sicché, in difetto di valida querela, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
Per la Cassazione la censura è inammissibile:
a) all'epoca dei fatti, il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. era procedibile d'ufficio: a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, quando - come nel caso di specie - non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 590-bis commi 2 e ss., il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime è procedibile a querela;
b) tale modifica normativa però non rileva nel presente procedimento: è già stato sottolineato, con riferimento ai casi di procedibilità a querela introdotti dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, che la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità.