Nessuna omologa per un accordo che preveda la condizione di “separati in casa”.

Nessuna omologa per un accordo che preveda la condizione di “separati in casa”.

Con la sentenza del 06/06/2017 il Tribunale di Como si pronuncia in merito alla ammissibilità della omologa di un accordo di separazione consensuale ove i coniugi chiedono che sia riconosciuto il loro stato di “separati in casa”.

Giovedi 10 Agosto 2017

Il caso: due coniugi si rivolgono al Tribunale di Como per l'omologa del verbale di separazione personale consensuale ove gli stessi avevano stabilito le condizioni della loro separazione.

Il Tribunale rileva che le condizioni relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e al fondo di risparmio accantonato per il figlio maggiorenne, studente, non economicamente autosufficiente, risultano corrispondenti all'interesse del giovane; analogamente sono omologabili le clausole relative alla fruizione dei beni della coppia, in particolare le vetture dei coniugi, in quanto non contrastanti con alcuna norma cogente.

Al contrario, le condizioni relative alla gestione della casa familiare impongono invece una serie di rilievi: l'accordo infatti prevede che i coniugi proseguano la convivenza a tempo indeterminato, ovvero sino a quando le condizioni economiche familiari non consentiranno di reperire una diversa soluzione abitativa; in sede di audizione davanti al Presidente i coniugi stessi riferiscono di vivere da anni come “separati in casa”.

Tale accordo, che peraltro non prevede alcun termine, neppure indicativo, per il rilascio della casa familiare (evidentemente non materialmente divisibile) da parte dell’uno o dell’altro coniuge, per il Tribunale non è condivisibile e pertanto l'istanza deve essere rigettata, per seguenti motivi:

  • fermo restando che sul piano personale le parti hanno facoltà di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, l’ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge (scioglimento della comunione dei beni, decorrenza del termine per lo scioglimento del vincolo ecc.) a soluzioni “ibride” che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dalmatrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch’essa uno di questi doveri e rappresenta la “cornice” in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale;

  • l'istituto della separazione triva giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, oggettivamente apprezzabile e giurdicamente controllabile: di conseguenza, rileva il Tribunale, non è possibile oggetivamente apprezzare la condizione di intollerabilità della convivenza laddove gli stessi coniugi intendono prorogarla a tempo indeterminato;

  • il desiderio dei coniugi di proseguire una convivenza meramente formale non corrisponde ad alcun tipo di strumento e/o istituto nell'attuale ordinamento e contrasta con i principi che ispirano la normativa in materia familiare;

  • pertanto non può trovare accoglimento la pretesa dei coniugi di attribuire, con l'omologa, riconoscimento giuridico ad un accordo che preveda e disciplini la condizione di “separati in casa”;

  • diversamente, ’istituto della separazione consensuale, se svincolato da riferimenti oggettivi, potrebbe prestarsi ad operazioni elusive o accordi simulatori ed anche a finalità illecite.

Allegato:

Tribunale Como 6 giugno 2017

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