Nessun concorso di colpa se l'incidente è causato da un cane sbucato all'improvviso in strada

Nessun concorso di colpa se l'incidente è causato da un cane sbucato all'improvviso in strada

Chi risponde dei danni causati da un cane che sbuca improvvisamente su una strada statale provocando dei danni ad un’automobile in transito?

Venerdi 10 Marzo 2017

A questa domanda ha risposta la Corte di Cassazione con la sentenza nr. 4202/2017 pubblicata il 17/2/2017 della Terza Sezione Civile.

Nel caso esaminato dai Giudici di Legittimità, un cane era sbucato improvvisamente su una strada statale causando dei danni ad un automobile che stava transitando.

La società proprietaria dell’automobile conveniva innanzi al Giudice di Pace il proprietario dell’animale chiedendo di essere risarcita dei danni riportati dal veicolo a causa dello scontro avvenuto con il cane. Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attorea. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il proprietario del cane. Il gravame veniva rigettato dal Tribunale che confermava la sentenza del Giudice di Pace con condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio. Il Tribunale affermava che dalla ricostruzione dei fatti era emerso che la responsabilità era da imputare al custode del cane sfuggito, mentre nessuna responsabilità era da attribuire all’automobilista, non essendoci nessun elemento che dimostrasse la velocità eccessiva di quest’ultimo, mentre stante i danni riportati dalla vettura era credibile che il cane fosse effettivamente sbucato all’improvviso provenendo dalla parte destra della carreggiata.  Quindi, secondo quanto statuito dal Tribunale, il proprietario del cane non avendo fornito la prova liberatoria del caso fortuito non aveva superato la presunzione prevista dall’art. 2052 codice civile, il quale statuisce che “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l’ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Contro la sentenza del Tribunale, proponeva ricorso per Cassazione il proprietario del cane formulando cinque motivi. La società proprietaria dell’autoveicolo non svolgeva difese, limitandosi a depositare un atto finalizzato a indicare la sede dove ricevere le comunicazioni relative al giudizio di legittimità.

La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso ha osservato che:

1. Il Tribunale nel ricostruire i fatti ha attribuito le relative responsabilità, senza fare applicazione di presunzioni in quanto superate dall’accertamento dei fatti accaduti;

2. In forza del positivo accertamento dei fatti accaduti e delle rispettive responsabilità delle parti coinvolte nel sinistro, nel caso di specie, non sono applicabili i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con precedenti sentenze (sentenza n. 200/2002 e n. 4373/2016), secondo cui in caso di urto tra un autoveicolo ed un animale concorrono la presunzione di responsabilità del proprietario o utilizzatore dell’animale e la presunzione di colpa a carico dell’automobilista.

Quindi, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento, nell’ipotesi in cui il conducente dell’automobile non viaggia a velocità sostenuta e l’animale sbuca improvvisamente dal lato della strada, in caso di incidente non sussistono i presupposti per configurare il concorso di colpa e quindi, dei danni causati all’automobile ne risponde il proprietario del cane”

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Sentenza del 17/02/2017 n.4202

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