Nei procedimenti in sanatoria, la prova della data di realizzazione dell'abuso spetta a colui che lo ha commesso.

Nei procedimenti in sanatoria, la prova della data di realizzazione dell'abuso spetta a colui che lo ha commesso.

L’onere della prova dell' ultimazione, entro una certa data, di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che la stessa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare, con ragionevole certezza, l'epoca di realizzazione del manufatto.  

Mercoledi 17 Novembre 2021

Con la sentenza n. 7543 del 12 novembre 2021, il Consiglio di Stato è tornato a spiegare, esplicitandoli ulteriormente, alcuni aspetti riguardanti il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, l'onere di provare la data di realizzazione dell'immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l'abuso e solo la deduzione, da parte di quest'ultimo, di concreti elementi di riscontro, sposta l'onere di prova contraria in capo all'amministrazione.

La controversia alla base della decisione, ha avuto ad oggetto il diniego di un permesso a costruire. In particolare: nel 2004, la parte appellante presentava richiesta di permesso a costruire in sanatoria relativamente ad un immobile realizzato nel territorio del Comune di Padova. Nel preavviso di rigetto del 2008, l'amministrazione comunale deduceva l'esistenza di riprese aereofotogrammetriche, realizzate nel periodo compreso tra maggio e novembre 2003, dalle quali si evinceva l'inesistenza del manufatto oggetto di istanza e, pertanto, chiedeva rigettarsi la domanda di sanatoria in quanto, quest'ultima, era stata disposta per le sole costruzioni realizzate entro il 31 marzo 2003.

Il Tar adito, in accoglimento delle predette osservazioni, rigettava il ricorso statuendo che il manufatto era stato realizzato successivamente alla data prevista dalla sanatoria e che l'onere della prova della data di realizzazione dell'abuso - per la dimostrazione dell'esistenza dei presupposti del provvedimento di sanatoria - grava, in ogni caso, sulla parte ricorrente.

Avverso la sentenza di prime cure, il ricorrente proponeva appello contestando, in primis, il rigetto del primo motivo del ricorso originario, con il quale aveva dedotto che la dichiarazione ex art. 47, comma primo, D.P.R. n. 445/2001, allegata alla domanda di condono ed attestante la domanda di ultimazione dei lavori al 31.03.2003, dovesse considerarsi dotata di valore certificativo e probatorio privilegiato e che, di conseguenza, il Comune avrebbe dovuto svolgere una specifica e dedicata attività istruttoria, in grado di contestarne la veridicità, considerato che il rilievo aerofotogrammetrico era inattendibile perchè poco chiaro nelle immagini.

Inoltre, la sentenza del Tar non avrebbe tenuto in alcuna considerazione l'accatastamento dell'immobile avvenuto poco dopo l'accesso effettuato dalla Polizia Municipale nel 2004, il cui verbale indicava che i lavori non erano stati ultimati ( e che, quindi, il manufatto era esistente!). Infine, la parte ricorrente, deduceva il vizio di violazione dell'art. 32, comma 37, D.L. 30.09.2003, n. 269, conv. con L. n. 326/2003 e ciò in quanto il decorso di 24 mesi dalla presentazione dell'istanza di condono avrebbe comportato l'accoglimento della domanda secondo il meccanismo del silenzio-assenso, con conseguente illegittimità del successivo rigetto.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello infondato confermando, in linea con la giurisprudenza prevalente, che l'onere di provare la data di realizzazione dell'abuso al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per il condono, grava sulla parte che lo ha richiesto e ciò in quanto solo il privato può fornire tutti gli elementi probatori in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto: “in mancanza di congrua dimostrazione, la predetta circostanza si deve ritenere insussistente”.

Corretta, pertanto, la motivazione della sentenza del Tar nella parte in cui evidenzia che il ricorrente non poteva limitarsi a rilevare l'insufficienza degli elementi dedotti dal Comune in sede istruttoria. La prova del richiedente il condono circa la data di ultimazione dei lavori, deve fondarsi su documentazione certa ed univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi negare qualsivoglia rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, perchè non utilizzabili nel processo amministrativo, potendo costituire solo indizi ( Cons. Stato, Sez. VI, 21.04.2021, n. 3214).

Allo stesso modo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è applicabile nell'ambito del processo amministrativo perchè sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, non possiede alcun valore probatorio e, al più, può costituire un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'Amministrazione (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2021, n. 3853 e 4 maggio 2020, n. 2838.

Per questi motivi, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza gravata.

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