Si segnala la sentenza del 18 gennaio 2017 del Tribunale di Torino in tema di conseguenze correlate alla mancata risposta all'invito alla negoziazione assistita.
Giovedi 6 Aprile 2017 |
Nel caso in esame, una società citava in giudizio altra società per chiederne la condanna al pagamento della somma di Euro 39.834,00, oltre accessori, in conseguenza dello scioglimento di un precedente rapporto contrattuale inter partes; in particolare le parti si erano accordate per lo scioglimento del contratto e la restituzione degli anticipi, ma a seguito di tale accordo, la convenuta non aveva restituito l'importo a suo tempo ricevuto e pertanto la società attrice si era vista costretta ad adire la via giudiziaria.
La società attrice, però, prima di promuovere il giudizio, in ossequio a quanto previsto dal D.L. n. 132/2014, aveva inviato al debitore l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, al quale la società debitrice non aveva risposto.
Il Tribunale di Torino accoglie nel merito la domanda di parte attrice e inoltre, tenuto conto del mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita, condanna parte convenuta al pagamento della somma di Euro 3.000,00, così equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c. ex officio, sulla base della seguente motivazione:
il comportamento della convenuta integra gli estremi, se non del dolo, quanto meno della colpa gravissima e pertanto merita la più rigorosa applicazione della sanzione ex art. 96, ult. cpv. c.p.c.;
l'ipotesi prevista dall'art. 96, comma 3 c.p.c. ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo, nonché a preservare la funzionalità del sistema giustizia;
in tale ottica, tale meccanismo è sottratto, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c., alla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte;
appare fondamentale pertanto che una cultura ed una prassi di sano case management si instaurino nei vari Uffici Giudiziari: la prima di tali prassi virtuose consiste nel definitivo superamento di antiche mentalità corrive verso i veri e propri abusi della funzione giurisdizionale che - mercé l'introduzione in giudizio di pretese infondate o, per converso, di difese del tutto temerarie - a detrimento dei legittimi interessi dei cittadini veramente lesi nei propri diritti, rischiano di soffocare i già oberati Tribunali;
il medesimo risultato è raggiunto allorquando, come nel caso di specie, pur a fronte di un'evidente situazione debitoria, il soggetto obbligato non aderisce alla domanda di mediazione o di negoziazione assistita, costringendo il creditore ad adire le vie giurisdizionali.