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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Oberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 18430/16
Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): "Vendita di cose mobili".
Promossa da:
A. s.r.l., con l'avv. Mario Ielpo.
- attrice -
CONTRO
S. s.p.a.
- convenuta contumace -
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
(ARTT. 132, CPV., N. 4, C.P.C. - 118 DISP. ATT. C.P.C.)
La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di condanna della parte convenuta al pagamento della somma di Euro 39.834,00, oltre accessori, in conseguenza dello scioglimento di un precedente rapporto contrattuale inter partes.
In particolare, narra parte attrice che essa, con ordine del 31.05.15, accettato in data 04.09.15, aveva richiesto alla S. S.p.A. la fornitura di n. 2 presse a iniezione che avrebbero dovuto essere utilizzate dalla A. Srl per essere assemblate in una linea di estrusione e necessarie per adempire ad un ordine più ampio effettuato dal Governo del Venezuela alla A. srl.
La consegna delle presse era prevista a quattro mesi e mezzo dall'ordine e quindi per il 19.11.2015; in adempimento di quanto previsto nell'ordine l'attrice aveva versato a titolo di anticipo in due rate (15.10 e 30.10.15) alla S. s.p.a. la complessiva somma di Euro 39.834,00.
Decorso il termine l'odierna attrice aveva richiesto l'adempimento alla S. s.p.a. la quale, con mail del 17.12.15 si era detta impossibilitata, asseritamente per inadempienze di propri fornitori, ad adempiere prima di fine marzo 2016, data per la quale però la A. srl non aveva più interesse all'adempimento, dovendo a sua volta consegnare l'intero macchinario entro fine febbraio pena la perdita di una lettera di credito di oltre Euro 2.000.000,00.
Le parti avevano cercato quindi di ovviare alla situazione anche a mezzo del reperimento da parte della S. s.p.a. di macchinari consimili presso terzi ma senza esito e quindi si erano accordate per lo scioglimento del contratto e la restituzione degli anticipi. A seguito di tale accordo, peraltro, la convenuta non restituiva l'importo a suo tempo ricevuto. ...
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