Il Tribunale di Como con decreto del 13 gennaio 2016 si è pronunciato sulla questione relativa alla possibilità o meno per le coppie di fatto di utilizzare lo strumento della negoziazione assistita in occasione della fine della convivenza.
Giovedi 7 Aprile 2016 |
Due ex conviventi depositano al tribunale di Como un accordo, sottoposto al visto del P.M. (che dichiara non luogo a procedere) volto alla regolamentazione, nell' interesse della figlia minore, delle relative condizioni di affidamento, mantenimento, collocazione ed esercizio del diritto di visita da parte del genitore (padre) non collocatario.
Il Tribunale investito della questione, preso atto che il predetto accordo è stato raggiunto tramite lo strumento della negoziazione assistita, alla luce della normativa vigente osserva che:
a) l'art. 6 della L. 132/2014 prevede che “La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.”
b) non è prevista quindi la estensione di detto istituto ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate;
c) parimenti è inapplicabile, ai detti fini, la procedura di negoziazione assistita prevista in via generale dallo art. 2 Dl 132/ 2014, procedura la quale conduce, senza lo intervento del giudice, alla stipulazione di accordi aventi efficacia di titoli esecutivo;
d) è infatti incompatibile con i principi generali dello ordinamento, in presenza di figli minori, una regolamentazione di rapporti personali, destinata a produrre effetti assimilabili a quelli dei provvedimenti giudiziari, che prescinda dallo intervento della autorità giudiziaria, tanto più che detto intervento, sotto forma di autorizzazione del PM, è previsto espressamente, a tutela dei figli, per gli accordi raggiunti dalle coppie coniugate;
e) pertanto il suddetto accordo dovrà essere esaminato dal Tribunale in camera di consiglio, ai fini della ratifica delle conclusioni condivise dalle parti, previa audizione dei genitori da parte del Giudice Relatore;
Il tribunale quindi dispone la comparizione dei ricorrenti.