Ricorso in riassunzione di processo interrotto: deposito telematico o cartaceo?

Ricorso in riassunzione di processo interrotto: deposito telematico o cartaceo?
Venerdi 8 Aprile 2016

In merito alla obbligatorietà del deposito telematico del ricorso in riassunzione e delle conseguenze derivanti dalla inosservanza di tale onere, si segnala l'ordinanza del 4 marzo 2016 del Tribunale di Lodi.

Nel corso del giudizio a carico di una società, questa viene dichiarata fallita e di conseguenza il giudizio viene interrotto ex art. 43 L. fall.: il Comune quindi riassume il processo depositando il ricorso in formato cartaceo.

Il tribunale adito, preso atto che l'atto in riassunzione è stato depositato in cancelleria in formato cartaceo, lo dichiara inammissibile: l'atto di riassunzione, si legge nell'ordinanza, per sua natura non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente costituita, e pertanto l'atto avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche, ex art. 16 bis del D.L. 179/2012.

Il Tribunale richiama a tal fine l'ordinanza del Tribunale di Torino del 26/03/2015, che ha dichiarato l'inammissibilità della comparsa di riassunzione depositata in cartaceo.

Essendo decorso il termine per una riassunzione tempestiva, il Tribunale di Asti dichiara l'estinzione del processo.

A tale orientamento però si contrappone un altro indirizzo giurisprudenziale, più “garantista” e cauto in ordine alle eventuali conseguenze/sanzioni derivanti dal deposito cartaceo di un atto endoprocessuale.

Il Tribunale di Asti con l'ordinanza del 23 marzo 2015 esamina il caso di un ricorso per reclamo depositato in modalità cartacea anziché telematica; la parte reclamata eccepisce come inammissibile detto ricorso e quindi chiede il rigetto del reclamo principale.

Il Tribunale adito rigetta l'eccezione di inammissibilità in base ad alcune considerazioni:

a) In primo luogo, per il Tribunale di Asti al ricorso per reclamo deve essere riconosciuta natura di atto introduttivo del relativo giudizio in quanto “il deposito dello stesso ha la funzione di instaurare un nuovo giudizio sulla domanda cautelare – con effetti sostitutivi del provvedimento impugnato – di consentire alla parte reclamante di costituirsi nel predetto giudizio, di chiedere la fissazione della prima udienza e di notificare ricorso e decreto alla controparte...”; ne discende che trattandosi di atto introduttivo alla parte è lasciata la scelta di depositare l'atto in forma telematica o in quella cartacea.

b) Specifica poi il Tribunale che se anche si volesse considerare il reclamo come atto proveniente dalla parte già costituita (c.d. endoprocessuale), non esiste alcuna disposizione, nella normativa vigente, che sanzioni con la inammissibilità il deposito di tale atto in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge, in forza dei principi di libertà delle forme e di raggiungimento dello scopo.

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