La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 2480/2019 ribadisce i principi enunciati dalle Sezioni Unite in tema di riconoscimento del diritto del coniuge più debole a percepire l'assegno di divorzio.
Martedi 12 Febbraio 2019 |
Il caso: Il Tribunale, pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da E.O. nei confronti C.P., determinava in Euro 1.000,00 l'assegno divorzile a carico dell' E. ed in Euro 1.300,00 l'importo da lui dovuto per il contributo al mantenimento del figlio M., affetto sin dalla nascita da grave malattia e convivente con la madre.
La Corte d'Appello riduceva in Euro 600,00 l'assegno in favore della C., di cui evidenziava “le poliedriche capacità imprenditoriali e la percezione di un reddito superiore a quello dichiarato, ritenendo tale minor importo sufficiente a garantirle il tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale”. Rigettava, per contro, la domanda di riduzione dell'assegno in favore del figlio.
C. ricorre quindi in Cassazione, deducendo in particolare la violazione della L. n. 898 del 1970 art. 5, per avere la Corte distrettuale fatto riferimento al principio della conservazione del pregresso tenore di vita, senza considerare la situazione di fortissimo squilibrio reddituale e patrimoniale e la rilevanza del suo apporto nell'accumulo patrimoniale del marito, in violazione del principio perequativo, previsto in tema d'assegno divorzile.
La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha modo di ricordare i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 in materia:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
d) il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.