Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 2480 del 29/01/2019

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Martedi 12 Febbraio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10681/2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in Roma, Largo Luigi Antonelli n. 27, presso lo studio dell'avvocato Ubaldi Patrizia che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

E.O., elettivamente domiciliato in Roma, Via Del Tritone n. 169, presso lo studio dell'avvocato Martucci Clavica Stefania che lo rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 2288/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/12/2018 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ravenna, definitamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da E.O. nei confronti C.P., determinava, all'esito degli accertamenti disposti tramite la GdiF, in Euro 1.000,00 l'assegno divorzile a carico dell' E. ed in Euro 1.300,00 l'importo da lui dovuto per il contributo al mantenimento del figlio M., classe (OMISSIS), affetto sin dalla nascita da grave malattia e convivente con la madre.

Con sentenza del 7.11.2014, la Corte d'Appello di Bologna, riduceva in Euro 600,00 l'assegno in favore della C., di cui evidenziava le poliedriche capacità imprenditoriali e la percezione di un reddito superiore a quello dichiarato, ritenendo tale minor importo sufficiente a garantirle il tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale. Rigettava, per contro, la domanda di riduzione dell'assegno in favore del figlio.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso C.P. sulla base di quattro motivi, ai quali E.O. ha resistito con controricorso, con cui ha riproposto ricorso incidentale per tre motivi. In esito all'adunanza del 17.1.2018, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite su natura e presupposti dell'assegno divorzile. La ricorrente ha depositato memoria. ...

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