Ad oggi, nonostante l’aumento del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, sono molte le città dove sono ancora presenti i cassonetti dei rifiuti posizionati sulle carreggiate delle strade.
Chi ne risponde dei danni causati a terzi per il mal posizionamento dei suddetti cassonetti sulla carreggiata della strada?
Venerdi 30 Agosto 2019 |
A questa domanda ha fornito risposta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15860/2019.
IL CASO: la vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità trae origine dal giudizio promosso da un motociclista nei confronti del Comune (quale ente proprietario della strada, responsabile della sua sicurezza, manutenzione e custodia, nonchè titolare delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani) e dell’Azienda di gestione della raccolta dei rifiuti (quale concessionaria del Comune del relativo servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, avente la disponibilità diretta e la custodia dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti), con il quale chiedeva la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni subiti a causa dell’urto della spalla e del braccio destro ad un cassonetto per la raccolta dei rifiuti posizionato sulla carreggiata senza la prescritta segnaletica e sporgente non meno di 40-50 cm. sulla corsia di marcia da lui percorsa.
Più precisamente, l’attore sosteneva che verso le ore 23, incrociando un altro veicolo ed essendo la strada stretta era stato costretto ad accostarsi in prossimità del margine destro della carreggiata, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente a terra aveva e riportato lesioni gravissime.
Il Comune, nel costituirsi in giudizio, oltre a contestare la quantificazione dei danni richiesti dall’attore, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, ritenendo che unico responsabile dei danni cagionati a terzi è il gestore del servizio della raccolta dei rifiuti e la responsabilità del Comune era configurabile solo nel caso in cui l’evento dannoso fosse diretta conseguenza delle disposizioni da esso impartite alla suddetto gestore e l’onere della prova incombeva sull’attore.
Inoltre, il Comune depositava il contratto di appalto stipulato con l’azienda di gestione della raccolta dei rifiuti, che all’art. 17 prevedeva “L’impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento dei servizio, restando a suo complesso ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrice”.
Anche la società di gestione del servizio di raccolta di rifiuti, nel costituirsi in giudizio, contestava la sussistenza del nesso di causalità tra i danni denunciati dall’attore e il sinistro, la quantificazione dei suddetti danni e in subordine deduceva il concorso di colpa per effetto dell’eccesso di velocità tenuta dall’attore.
La domanda dell’attore proposta nei confronti del Comune veniva rigettata dal Tribunale, che accoglieva quella formulata nei confronti della società di gestione del servizio dei rifiuti con conseguente condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni in favore dell’attore.
La sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata in sede di gravame proposto dalla società di gestione del servizio della raccolta dei rifiuti, con condanna, in solido, di quest’ultima e del Comune e con il riconoscimento del concorso di colpa del centauro.
LA DECISIONE: Nel pronunciarsi sul ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello proposto dal Comune, con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando che alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sussiste la responsabilità non ex art.2043 cod. civ. bensì ex all’art. 2051 cod. civ., sia della società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e proprietaria e custode dei cassonetti, sia del Comune, ente proprietario e custode della strada, il quale, nel caso esaminato, ha contravvenuto anche alle norme del codice della strada (art. 14 e 25) e del relativo regolamento.
In altri termini, secondo gli Ermellini, trattandosi di responsabilità per omessa custodia di cui all’art. 2051 c.c. e non di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., dei danni causati a terzi per il mal posizionamento dei cassonetti dei rifiuti rispondono in solido sia il Comune sia la società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti.