Nell'ipotesi in cui la notifica di un atto presso la sede di una società non vada a buon fine, il notificante può riconsegnare l'atto agli Ufficiali Giudiziari per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in quella sede a indicarne le generalità e la residenza nella relata in calce all'atto.
Mercoledi 2 Marzo 2022 |
In tal senso si è espressa la , la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6222/2022
Il caso: La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’estinzione del giudizio, introdotto da un lavoratore per ottenere il pagamento delle differenze retributive, per nullità della notificazione del ricorso introduttivo.
Il Tribunale in primo grado aveva autorizzato la notifica in rinnovazione dell'atto dopo la prima, (malamente eseguita a mezzo del servizio postale, avendo l’ufficiale postale limitato la propria attività all’immissione del piego nella cassetta senza compierne altra, se non quella di dare atto dell’immissione nell’avviso di ricevimento) nuovamente a mezzo del servizio postale presso il domicilio dell’amministratrice della società convenuta.
Per i giudici di secondo grado la suddetta notifica era nulla in quanto:
- la notificazione in rinnovazione del ricorso introduttivo del giudizio (autorizzata dal tribunale) era stata effettuata in violazione dell’art. 145 c.p.c. (come riformato dall’art. 2 l. 263/2005), che ne prescrive la notificazione, in via alternativa a quella presso la sede legale della società, direttamente al suo legale rappresentante, purché ne siano indicati nell’atto qualità, residenza, domicilio o dimora;
- i suddetti dati, nel caso di specie, erano stati omessi.
Il lavoratore soccombente ricorre in Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 145, terzo comma c.p.c., per omessa valutazione della ritualità e correttezza della rinnovazione della notificazione, presso la residenza di uno degli amministratori, essendone stati espressamente indicati generalità e residenza nella relata di notifica.
Per la Cassazione la censura è fondata; sul punto chiarisce quanto segue:
a) in tema di notificazione alle persone giuridiche, la prescrizione che nell’atto da notificare sia indicata la qualità della persona fisica che rappresenta l’ente e ne risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, concerne unicamente l’ipotesi di notificazione al rappresentante alternativa a quella compiuta presso la sede della persona giuridica o della società non avente personalità giuridica o dell’associazione non riconosciuta o del comitato, ai sensi dei primi due commi dell’art. 145 c.p.c.;
b) invece, in caso di esito negativo del tentativo di notificazione eseguito a norma dei predetti commi, l’ultimo comma del citato art. 145 c.p.c. si limita a richiedere che la persona fisica che rappresenta l’ente sia indicata nell’atto, senza precisare dove debbano essere specificati i suoi dati anagrafici e quali debbano essere;
- pertanto, una volta che la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l’atto sia stato restituito al notificante, questi può riaffidarlo all’ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza;
- nel caso in esame, le risultanze processuali attestano che, dopo una prima notificazione del ricorso introduttivo, ai sensi dell’art. 145, primo comma c.p.c., presso la sede legale della società a mezzo del servizio postale, malamente eseguita, il Tribunale ne aveva autorizzato la rinnovazione, nuovamente affidata (ma questa volta a norma dell’art. 145, terzo comma c.p.c.) al servizio postale con indicazione nella relata della società destinataria in pers. del legale rappres. c/o l’amm.re Tizia residente in ............ alla via.............” e parimenti nell’avviso di ricevimento, regolarmente sottoscritto da Tizia;
- la rinnovazione della notificazione, con l’indicazione delle generalità e della residenza del legale rappresentante nella compilazione della relata e dell’avviso di ricevimento dell’atto e quindi al momento del nuovo affidamento all’ufficiale postale, soddisfa i requisiti prescritti dall’art. 145, terzo comma c.p.c. e il suo ricevimento dalla legale rappresentante della società ne assicura la regolare esecuzione;.
Esito: La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Cassazione civile ordinanza n. 6222 2022