Mediazione: va sanzionata la parte che si rifiuta di proseguire senza giustificato motivo

Mediazione: va sanzionata la parte che si rifiuta di proseguire senza giustificato motivo

Il Tribunale di Vasto, nella persona del Giudice Relatore Dr. Fabrizio Pasquale, con l'ordinanza del 23 aprile 2016 affronta l'analisi di alcune questioni connesse alla mediazione, e, in particolare, le conseguenze derivanti dal diniego ingiustificato di una e/o di entrambe le parti di proseguire oltre il primo incontro informativo.

Mercoledi 27 Aprile 2016

Nel caso de quo, il Giudice disponeva, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l’esperimento della procedura di mediazione per una soluzione amichevole della lite; le parti si presentavano al primo incontro con l'assistenza dei difensori, ma la procedura non si concludeva positivamente in quanto la parte invitata dichiarava di non voler proseguire nella mediazione: il mediatore ne prendeva atto e di conseguenza, dichiarava chiuso il procedimento.

All'udienza avanti al Giudice Relatore l'attore, rappresentata l'impossibilità di dare seguito alla mediazione a causa del rifiuto della parte convenuta, chiede la precisazione delle conclusioni.

Il Giudice, con ordinanza, fissa la precisazione delle conclusioni e condanna parte convenuta al versamento, in favore dell’Erario, della somma di € 206,00, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro; qui di seguito le motivazioni della decisione:

  1. le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dall'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. n. 28/2010 non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate;

  2. le parti non possono avere un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione: ciò si presterebbe al rischio di legittimare condotte delle parti tese ad aggirare l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, frustrando la finalità stessa dell’istituto, che non è quella di introdurre una sorta di adempimento burocratico, ma consiste in un'occasione per addivenire ad una soluzione extra giudiziale della vertenza;

  3. quando il rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione viene opposto dalla parte attrice/istante in mediazione, consegue la improcedibilità della domanda, in quanto la condizione di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta; se detto rifiuto proviene oltreché dalla parte attrice/istante, anche o soltanto dalla parte convenuta/invitata in mediazione, sussistono i presupposti per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria della condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo dovuto per il giudizio;

  4. per poter valutare se sussiste una giustificazione a supporto del rifiuto opposto dalla parte, il mediatore ha il dovere di invitare la parte a esplicitare le ragioni del proprio dissenso e di riportarle nel verbale di chiusura della procedura di mediazione.

Testo dell' ordinanza

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