Avvocati: l'obbligo di informativa non impone un dovere di persuasione del cliente

Avvocati: l'obbligo di informativa non impone un dovere di persuasione del cliente
Giovedi 28 Aprile 2016

Con la sentenza n. 7708 del 19/04/2016 la Corte di Cassazione si pronuncia su una questione di responsabilità professionale e di rapporti tra avvocato e cliente in punto di obbligo di informazione.

Una società promuove una causa per chiedere la risoluzione del contratto d'opera professionale concluso con l'avvocato M. per inadempimento del predetto - per non avere chiamato in causa un terzo - con conseguente accertamento negativo del credito professionale e la condanna dello stesso al risarcimento del danno.

In primo grado il Tribunale accoglie la domanda di risoluzione, ritenendo sussistente la responsabilità del professionista in ragione dell'omessa chiamata in causa di terzo in manleva, e lo condanna al pagamento di Euro 28.587,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento del 40% delle spese di lite.

In grado di appello la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, respinge le domande di risoluzione e risarcimento danni, determinando altresì il compenso spettante al difensore per l'attività prestata.

A parere della Corte di Appello, infatti, a fronte di uno specifico dovere informazione nei confronti del proprio cliente in ordine all'opportunità di chiamare in causa il terzo, non è fonte di responsabilità professionale il comportamento omissivo dell'avvocato, che non ha sollecitato il cliente dopo che questi ha rifiutato l'ipotesi di effettuare la chiamata in causa del terzo; la valutazione di opportunità, secondo la Corte d'appello, è rimessa al cliente e non è sindacabile dal difensore.

La società ricorre in Cassazione che, nel rigettare il ricorso e nel confermare la sentenza di secondo grado, precisa quanto segue:

  • dovere di informazione: il difensore non aveva il dovere di insistere per ottenere il consenso della parte alla chiamata in causa del terzo, in quanto la diligenza cui era (ed è) tenuto il difensore nell'esercizio del suo mandato è stata assolta nel momento in cui il cliente è stato informato sul punto;

  • l'obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., impone all'avvocato di assolvere - sia all'atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto - anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto potenzialmente produttive del rischio di effetti dannosi ed eventualmente di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole;

  • è altresì vero che l'attività di persuasione del cliente al compimento o non di un atto, ulteriore e diverso rispetto all'assolvimento dell'obbligo informativo, è concretamente inesigibile, oltre che contrastante con il principio secondo cui l'obbligazione informativa dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi e non di risultato;

Testo integrale della sentenza n. 7708

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