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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina - Presidente -
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere -
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7035/2011 proposto da:
SHIPPING TEAM SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GRACIS;
- ricorrente -
contro
M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 30, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DE COCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLA MAJELLO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1417/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito l'Avvocato GRACIS Alessandro, difensore della ricorrente che si riporta agli atti depositati (deposita note di replica);
udito l'Avvocato DE COCCI Bruno, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. - E' impugnata la sentenza della Corte d'appello di Venezia, depositata il 5 luglio 2010 e notificata il 25 gennaio 2011, che ha accolto l'appello proposto da M.L. avverso la sentenza del Tribunale di Treviso e nei confronti di S.T. s.r.l..
1.1. - Il giudizio di primo grado era stato introdotto dalla società S. T. con domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale concluso con l'avvocato M. per inadempimento del predetto, con conseguente accertamento negativo del credito professionale e condanna dello stesso al risarcimento del danno.
1.2. - Il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione, ritenendo sussistente la responsabilità del professionista in ragione dell'omessa chiamata in causa di terzo in manleva, e lo aveva condannato al pagamento di Euro 28.587,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento del 40% delle spese di lite. ...
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