E' stato approvato alla Camera il testo del DDL contenente la “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”, che diventa Legge dello Stato.
La riforma introduce molte novità nel settore, dalla creazione di un'unica figura di giudice onorario all'ampliamento delle competenze sia in materia civile che in quella penale:
A) La riforma intende superare la distinzione tra giudici onorari del tribunale e giudici di pace, con la istituzione dei “giudici onorari di pace”, i GOP, che dovrebbero confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace, salvo che siano impiegati all'interno del tribunale: infatti all'art. 5 è previsto che il presidente del tribunale possa provvede all’inserimento dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario;
B) Ampliamento delle competenze devolute all'ufficio del giudice di pace; qui di seguito l'elenco in materia civile e penale:
possibilità di decidere secondo equità per le cause il cui valore non ecceda € 2.500 (ad oggi il limite è di € 1.100);
le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace;
procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma (minaccia) salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 (furto punibile a querela dell'offeso)) e 651 (rifiuto d'indicazioni sulla propria identità) del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 (abbandono di animali) e 727-bis (uccisione,distruzione, cattura detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) del codice penale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
C) Durata dell'incarico: l'incarico di magistrato onorario ha natura temporanea e avrà una durata massima di quattro anni; alla scadenza del suddetto periodo il magistrato potrà essere confermato per un altro quadriennio in caso di accertata idoneità e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione della sospensione; in ogni caso la durata dell’incarico di magistrato onorario non potrà superare gli otto anni complessivi.