Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: due diversi orientamenti.

Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: due diversi orientamenti.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chi ha l’onere, dopo l’emissione dei provvedimenti interinali relativi alla provvisoria esecuzione, di attivare il procedimento di mediazione? L’opponente o l’opposto?.

Lunedi 18 Settembre 2017

La questione è molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza.

La querelle nasce dell’interpretazione del testo dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010. Sul punto esistono due orientamenti differenti.

Secondo il primo orientamento spetta all’opponente introdurre il procedimento di mediazione. Dalla mancata introduzione deriva l’improcedibilità dell’opposizione con la conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto. Tale orientamento è stato avallato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015, che però non è riuscita a ricomporre le diverse posizioni dei giudici di merito.

Il secondo orientamento ritiene che l’onere dell’introduzione del procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo incombe sull’opposto e la mancata instaurazione comporta l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

Sulla questione segnaliamo un’interessante ordinanza del Tribunale di Bologna del 19 luglio 2017, la quale ha aderito al primo orientamento.

Il CASO: A seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un ente pubblico, alla prima udienza il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione parziale al decreto opposto e rilevava l’opportunità di procedere con il giudizio sommario di cognizione ex art. 702 ter cpc. Alla successiva udienza veniva disposta la mediazione delegata a norma dell’art. 5, IV° comma lettera a) del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni. Nessuna delle parti provvedeva all’instaurazione del procedimento di mediazione e di tale circostanza ne veniva dato atto dalle parti nel giudizio in corso.

LA DECISIONE: Il Tribunale di Bologna con la suddetta ordinanza ex art. 702 ter, V° comma cpc, aderendo all’orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell’opponente al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Bologna:

  1. Ai sensi dell’art. 5, 2° comma del decreto legislativo n. 28/2010 dal mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice istruttore deriva l’improcedibilità della domanda;

  2. Come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 3/12/2015, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente, poiché l’art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre”;

  3. Il debitore opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ricopre la veste processuale di attore e rappresenta la parte processuale che ha interesse alla prosecuzione del giudizio al fine di evitare che il decreto ingiuntivo diventi definitamente esecutivo;

  4. Poichè il legislatore ha disposto che ogni vicenda processuale che impedisca al procedimento di opposizione di procedere determini la definitività del decreto ingiuntivo opposto, i provvedimenti emessi in sede monitoria sono caratterizzati da tendenziale stabilità;

  5. Qualora si dovesse seguire la tesi opposta secondo la quale l’improcedibilità dovrebbe colpire la domanda formulata nel ricorso monitorio si giungerebbe a conclusioni del tutto eccentriche rispetto alle regole processuali proprie del procedimento di ingiunzione e del successivo giudizio di opposizione. Infatti, il creditore opposto, in evidente contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione diretto a rimuovere gli effetti del decreto ingiuntivo, sarebbe costretto a coltivare il giudizio di opposizione;

  6. La tesi opposta di merito «appare fondata essenzialmente, al di là delle suggestioni relative allo scollamento tra qualità formale e sostanziale delle parti, peraltro costituente anch’esso caratteristica di tale tipo di procedimento, su una mera interpretazione letterale della disciplina, secondo cui l’improcedibilità della domanda giudiziale” sarebbe senz’altro da individuare, anche ai sensi dell’art. 39, ultimo comma c.p.c., nell’originario ricorso monitorio. Peraltro, cosi argomentando, si verrebbe a configurare, come è stato evidenziato in dottrina, una singolare “improcedibilità postuma” che dovrebbe colpire un provvedimento giudiziario condannatorio idoneo al giudicato sostanziale, già definitivamente emesso, ancorché sub judice. Si tratterebbe, in sostanza, di sanzione processuale che non consta abbia uguali nell’ordinamento processuale» (Tribunale di Firenze, sentenza del 30 ottobre 2014);

  7. Imporre di attivarsi alla parte che è già munita di un titolo (il decreto ingiuntivo), idoneo a consolidarsi in caso di estinzione dell’opposizione, realizzerebbe, sul piano degli effetti concreti, un risultato non convergente rispetto all’intento chiaramente deflattivo del Legislatore, che è alla base anche delle norme sulla mediazione di cui al decreto legislativo nr. 28/2010;

  8. Non appare dirimente il rilievo circa i costi che l’onere di attivare In mediazione porrebbe a carico del debitore opponente, posto che tali costi consistono in sostanza nella mera redazione ed invio della richiesta all’organismo di mediazione con pagamento delle spese di segreteria per poche decine di euro, che non possono, per la loro obiettiva modesta, considerarsi di per se tali da “ far ritenere irragionevole la scelta legislativa in questione”.

Allegato:

Trib Bologna ordinanza 19 luglio 2017

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