Mantenimento figli maggiorenni: la Corte “punisce” chi non studia

Mantenimento figli maggiorenni: la Corte “punisce” chi non studia
Lunedi 8 Febbraio 2016

In un giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio, il genitore obbligato, - nella fattispecie, la madre - chiedeva la revisione della sentenza di divorzio del Tribunale nella parte in cui aveva posto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di € 800,00 per i due figli, conviventi con il padre.

Il Tribunale rigettava la richiesta di modifica, disponendo che l'assegno venisse versato direttamente ai figli maggiorenni ma non autosufficienti, mentre la Corte di Appello, in sede di reclamo, nella contumacia del convenuto, accoglieva la domanda e revocava l'obbligo di contribuzione a carico della ricorrente.

Proponeva quindi ricorso per Cassazione il padre avverso la decisione della Corte territoriale, assumendo, quanto all'onere di contribuzione a carico del genitore non convivente, che il giudice del reclamo, in violazione degli artt. 147, 148 e 155 c.c., non aveva considerato la circostanza del raggiungimento (o meno) della autosufficienza economica da parte dei figli maggiorenni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1858 del 1 febbraio 2016, respinge il ricorso, osservando che:

  1. per giurisprudenza consolidata il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa ove il genitore dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica o quando provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.

  2. Nel caso di specie, la Corte evidenzia che i genitori hanno dato ai figli l'opportunità di frequentare l'Università, dalla quale essi non hanno saputo trarre profitto: uno dei figli era iscritto al terzo anno della Facoltà di Scienze Biologiche e aveva superato solo 4 esami, mentre l'altro, fuori corso per la quarta volta, aveva superato meno della metà degli esami complessivi; peraltro risultava che i due figli avevano redditi da lavoro fin dal 2008.

Testo della sentenza n. 1858

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