Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 1858 del 1 febbraio 2016

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Lunedi 8 Febbraio 2016
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Segue un'anteprima del testo:

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 26/11/20121 S.R. chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 30 luglio 2001 del Tribunale di Napoli tra essa E.V. che aveva posto a suo carico un contributo di lire 800.000 mensili per il mantenimento dei figli (omissis) e (omissis), conviventi con il padre .

L' E. non si era costituito in giudizio.

Con decreto in data 09/05/2013 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda di revoca dei l'assegno, disponendo che la somma fosse versata direttamente ai figli maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente.

Proponeva reclamo la S., insistendo per la revoca del contributo al mantenimento dei figli. Non si costituiva l'E..

La Corte di Appello di Napoli, con decreto depositato in data 25/10/2013, in accoglimento del reclamo revocava il predetto contributo.

Ricorre per cassazione l'E.. Resiste con controricorso la S..

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 101, comma 1, 291, comma 2, 171 cpc. ma per violazione del principio del contraddittorio , essendo irregolare la citazione a comparire rivolta al ricorrente stesso nel giudizio davanti alla Corte di Appello.

Con il secondo1nullità della notificazione del reclamo ex art. 160 e 140 cpc, non essendo mai stato notificato tale atto al ricorrente stesso .

Con il terzo, violazione degli artt. 147, 148 e 155 c.c., prescindendo la decisione impugnata dalla circostanza del raggiungimento della autosufficienza economica da parte dei figli maggiorenni. Con il quarto violazione dell'art. 2697 c.c. relativamente all'onere della prova che pone a carico del coniuge non convivente la dimostrazione che i figli siano diventati maggiorenni.

Il ricorso appare ammissibile: vengono indicate con chiarezza le censure e allegata documentazione a sostegno di esso.

Possono trattarsi congiuntamente i primi due motivi del ricorso, strettamente collegati. Va precisato che,ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora dei destinatario della notificazione, non sono decisive le risultanze anagrafiche che hanno un mero valore consuntivo circa il luogo di residenza ( al riguardo tra le altre, Cass. N. 11562 del 2011). La notificazione ai sensi dell'art. 140 cpc va eseguita con il compimento delle prescritte formalità ( deposito della copia presso la casa comunale; affissione di avviso alla porta dell'abitazione; comunicazione della notizia del deposito per raccomandata con avviso di ricevimento) del loro avveramento fa fede fino a querela di falso la relazione di notifica da parte dell'Ufficiale giudiziario ( così, tra le altre, Cass. N. 18492 del 2013 ). II destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto, ha dunque l'onere di impugnarlo a mezzo di querela di falso ( al riguardo, Cass. S.U. n. 9962 del 2010 ). ...

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