Corte di Appello di Venezia: la frequentazione dei nonni funzionale alla crescita serena dei minori

Corte di Appello di Venezia: la frequentazione dei nonni funzionale alla crescita serena dei minori
La Corte di Appello di Venezia, Sezione Minori, con il decreto n. 162/2015, conferma l'orientamento della Cassazione (sent. n. 17191/2011) in tema di rapporti tra nonni e nipoti.
Martedi 9 Febbraio 2016

Nel caso in esame, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da due nonni, teso ad ottenere l'instaurazione di rapporti con i nipoti, che non riuscivano a incontrare e vedere a causa di dissidi con i genitori di costoro.

La Corte di Appello di Venezia, in sede di reclamo, accoglie l'istanza dei nonni, assumendo che essa trovi un efficace supporto nel disposto di cui all'art. 317 bis c.c, secondo cui compete agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e nel caso in cui tale diritto venga impedito, i nonni possono ricorrere al Giudice "affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse dei minori".

Tale disposizione, quindi, non attribuisce ai nonni un autonomo diritto di visita dei nipoti, ma riconosce l'importanza che assume, nella vita e nella formazione educativa dei minori, la frequentazione dei nonni in funzione di una loro crescita serena e equilibrata; al tempo stesso la presenza dei nonni è rilevante per i minori, in quanto essi, attraverso i propri ascendenti, possono conoscere le proprie origini.

Fatte queste debite premesse, la Corte di Appello esamina la questione familiare e osserva che, pur riconoscendo prioritario il ruolo dei genitori nell'educazione della prole, i motivi di contrasto che separano le due famiglie non possono e non devono pregiudicare le finalità di cui all'art. 317 bis c.c, anche in considerazione che detti dissidi sono lontani nel tempo e superabili con l'uso del buon senso.

Di conseguenza, per i giudici della Sezione Minori, dal momento che, per la formazione completa della loro personalità, appare necessario che i minori riprendano i contatti con i nonni, i genitori hanno il precipuo compito di accantonare i vecchi contrasti, anche solo temporaneamente.

Sulla base di tali considerazioni, nell'accogliere il reclamo, i Giudici di secondo grado incaricano il Consultorio Familiare di organizzare un primo incontro tra i minori ed i nonni, in presenza dei genitori e di personale specializzato, in ambiente protetto; in caso di esito positivo del primo incontro, il Servizio dovrà organizzare altri incontri, anche in vista di una possibile regolarizzazione dei rapporti tra nonni, nipoti e genitori di costoro.

Testo del decreto.

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