Il mancato versamento di due mensilità dell'imposta di registro non inficia la validità del contratto di locazione.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 13870/2023.
Lunedi 29 Maggio 2023 |
Il caso: Tizio concedeva in locazione a Mevia un bene immobile ad uso abitativo, con contratto registrato regolarmente nel 2006; Mevia si rendeva morosa di alcune mensilità di canone e pertanto Tizio citava Mevia avanti al tribunale per la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento (consistito nel mancato prolungato pagamento dei canoni); il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto di locazione e ordinava a Mevia il rilascio dell'immobile locato entro la data del 31 dicembre 2015, con condanna alla rifusione delle spese processuali.
Mevia appellava la sentenza di primo grado, osservando che
- il contratto di locazione, per cui era causa, gia' stipulato e registrato il 26 giugno 2006 e successivamente prorogato per mancata disdetta, non aveva costituito oggetto di successiva registrazione in relazione agli anni per i quali era maturata la morosita', rilevata dal giudice di primo grado;
pertanto, cui detto contratto era nullo in parte qua e, in quanto tale, non era idoneo a fondare una richiesta di pagamento di canoni.
La Corte d'appello rigettava l'impugnazione; Mevia ricorre in cassazione, ribadendo l'eccezione di nullità del contratto di locazione in presenza di un mancato pagamento che costituisca violazione tributaria.
Per la Cassazione la censura è infonadata e il ricorso è inammissibile: sul punto osserva che:
a) nel caso di specie ricorre una ipotesi (non gia' di mancata registrazione, ma) di mancato versamento di alcune annualita' successive di imposta, cioe' di un incombente che non soltanto e' diverso dalla registrazione iniziale del contratto, ma che, anzi, proprio nella regolare effettuazione della registrazione iniziale del contratto trova il proprio fondamento e presupposto esecutivo;
b) non viene dedotto che, nel corso dello svolgimento del rapporto di locazione, si sia derogato al principio basilare di invariabilita' del canone;
c) non viene dedotto che la parte locatrice abbia fittiziamente comunicato all'amministrazione finanziaria la cessazione del rapporto in data anteriore a quella reale, cosi' da impedire od ostacolare l'azione di verifica del dovuto da parte dell'amministrazione finanziaria medesima;
d) pertanto, viene enunciato il seguente principio di diritto: “Il mancato versamento di alcune annualita' della imposta di registro, successive a quella iniziale, e' si' sanzionato dalla normativa fiscale, ma non rileva agli effetti della validita' negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullita' di cui alla norma della l. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 346, atteso che essa si riferisce alla registrazione originaria del contratto".