Il libero professionista deve pagare l'irap se corrisponde compensi elevati ai collaboratori

Il libero professionista deve pagare l'irap se corrisponde compensi elevati ai collaboratori

La Corte di Cassazione con l’ordinanza nr. 3501/2017, depositata in data 9 febbraio 2017, si è occupata nuovamente della problematica relativa alla configurabilità del presupposto impositivo ai fini IRAP per i piccoli professionisti.

Venerdi 24 Febbraio 2017

Nella fattispecie esaminata dai Giudici di Legittimità un libero professionista, nella specie un geologo, aveva proposto ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria relativa all’istanza presentata per ottenere il rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta dal 2004 al 2007. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. Avverso la sentenza dei giudici di primo grado proponeva appello l’Agenzia delle Entrate. L’appello veniva rigettato. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale affidando il gravame a due motivi. Con il primo motivo, l’Amministrazione finanziaria deduceva la violazione o la falsa applicazione degli art. 2,3 del decreto legislativo n. 446/1997 e 2697 del codice civile avendo, secondo l’Amministrazione finanziaria, i giudici d’appello violato sia le regole di riparto dell’onere probatorio, sia la normativa IRAP in ordine al presupposto impositivo ritenendo rilevante il solo utilizzo di lavoratori dipendenti ai fini della configurabilità della sussistenza dell’autonoma organizzazione. Con il secondo motivo veniva denunciata la violazione del n. 5 dell’art. 360 cpc per insufficiente motivazione su un fatto discusso e decisivo, rappresentato dagli elevati compensi corrisposti dal libero professionista ai collaboratori esterni, nonchè dalle spese per locazioni di beni mobili, immobili ed altro di valore non trascurabile.
La Corte di Cassazione in accoglimento del primo motivo del ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

I Giudici di legittimità con la sentenza in commento hanno osservato che:

1. L’attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata;

2. Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;
3. Con sentenza n. 9451 del 2016, le Sezioni Unite hanno precisato che “in tema di imposta regionale sulle attività produttiva, il presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’sercizio dell’attività e si avvalga di lavori altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive”;
4. Con specifico riguardo all’impiego non occasionale di lavoro altrui,in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale.
Quindi secondo la sentenza in commento, il piccolo professionista che corrisponde a terzi notevoli compensi, configurandosi in questo caso il presupposto dell’autonoma organizzazione, è tenuto pagare l’IRAP.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI -5 Ordinanza del 09/02/2017 n.3501

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