Cassazione civile Sez. VI -5 Ordinanza del 09/02/2017 n.3501

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Venerdi 24 Febbraio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. MOCCI Mauro - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - rel. Consigliere -

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4591-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

Z.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PASSERO, giusta procura speciale in calce alla nomina difensore;

- resistente -

avverso la sentenza - n. 142/36/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE del 2/07/2013, depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Z.E. (che si è costituito al solo fin di chiedere la sollecita fissazione dell'udienza), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 142/36/2013, depositata in data 15/07/2013, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione del silenzio-fifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di geologo) di rimborso dell'IRAP versata negli anni d'imposta dal 2004 (saldo) al 2007 - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d'appello, nel respingere il gravame dell'Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che non sussisteva una significativa ed autonoma organizzazione, in quanto anche "i compensi a tergi non sono sicuramente tali da fare ritenere sussistente un rapporto di lavora dipendente mascherato, così come le spese appaiono modeste rispetto ai ricavi". ...

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