Il libero convincimento del giudice, la prova tecnica e la motivazione.

Il libero convincimento del giudice, la prova tecnica e la motivazione.

Brevi riflessioni sulla difficile convivenza tra libero convincimento del giudice, motivazione esaustiva e prova tecnica. Il recente intervento della Corte di Cassazione 2^ Sez. Penale n. 8952/2020.

Venerdi 10 Aprile 2020

La Corte di Cassazione è tornata di recente ad occuparsi della vexata quaestio della difficile convivenza tra libero convincimento del giudice, obbligo di motivazione e prova tecnica.

La decisione è interessante sotto molteplici aspetti: primo fra tutti perché l'intervento nomofilattico, con le peculiarità che vedremo, è avvenuto nella fase cautelare, notoriamente caratterizzata da una particolare estensione della regola di giudizio del più probabile che non; inoltre, perché trattasi del secondo annullamento con rinvio rispetto a decisioni cautelari restie a valutare con il dovuto rigore l'apporto tecnico dei consulenti della difesa.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.  

La Cassazione ha stimato che ...in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito può scegliere tra le diverse tesi prospettate dalle indagini tecniche delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti.

La Corte ha ribadito un principio di diritto consolidato: è consentito al giudice di merito di disattendere le argomentazioni tecniche espresse da soggetti dotati di particolari competenze svolte e ciò quando, ad esempio, le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie ovvero quando il giudice sostituisca ad esse altre pertinenti ed adeguate argomentazioni di tipo tecnico ma in tutti i casi vi è sempre un onere incontrato dal giudice di merito che è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.

Il doppio annullamento di legittimità pone evidentemente vecchie problematiche ancora irrisolte.  

LA PARITÀ TRA ACCUSA E DIFESA.  

La decisione in commento offre un primo spunto di riflessione.

L'agognata meta della parità tra accusa e difesa pare ancora lontana dall'essere raggiunta, laddove le suggestioni investigative (il soggetto del video è, "ictu oculi", l'indagato-cautelato, pag. 4 della decisione) assurgono a rango di prova certa, o anche solo di indizio grave, pure in presenza di una relazione tecnico-scientifica della difesa che, sulla base di dati oggettivi incontrovertibili, pare dimostrare il contrario rispetto all'ipotesi accusatoria.

Il doppio intervento di censura della Corte di legittimità è netto, evidentemente perché è stato intravisto, ancora una volta, il pericolo di un eccessivo dilatamento dei confini del libero convincimento del giudice che, in specie, valorizza oltremodo un elemento indiziario fondato sulla convinzione personale, relegando pericolosamente il contributo oggettivo offerto dalla difesa con l'ausilio delle moderne tecniche di investigazione.

E ciò ha fatto, il giudice del riesame, venendo meno - ben due volte - al dovere di motivare congruamente rispetto anche ai contributi offerti dalla difesa che, allo stato, rappresentano l'unico baluardo al sempre attuale pericolo di sconfinamento del libero convincimento del giudice, all'interno di un sistema che tollera i limiti e i pericoli della prova indiziaria.

In siffatto contesto, non appare ultroneo domandarsi quale sarebbe stata la decisione di quel riesame a contributi investigativi invertiti.

LA CONVIVENZA TRA LIBERO CONVINCIMENTO E PROVA TECNICA.  

Resta attuale, dunque, la difficile convivenza tra libero convincimento del giudice, prova tecnica e motivazione congrua, ancor di più laddove il contributo scientifico è fornito dalla difesa, seppure in ossequio alle linee guida o best practice approvate dalla comunità scientifica di riferimento.

Appare indispensabile la piena consapevolezza del giudice della insostituibile parità tra accusa e difesa e della necessità di considerare l'apporto tecnico, sia esso dell'accusa che della difesa purché validato scientificamente, non come un intralcio al ruolo del giudice di "peritus peritorum", bensì come lo strumento capace di colmare le naturali lacune tecniche dell'operatore del diritto.

In argomento, del resto, la Corte di Cassazione aveva già assunto una posizione molto chiara in occasione del ben più noto processo per l'omicidio di Meredith Kercher: ...Il dibattito culturale, pur nel rispetto del principio del libero convincimento del
giudice, si propone anche dl rivisitare criticamente la nozione, oramai obsoleta, e dl
assai dubbia credibilità, del giudice “peritus peritorum”. In effetti, l’antico brocardo
esprime un modello culturale non più attuale e, anzi, decisamente anacronistico,
quanto meno nella misura in cui pretenda di assegnare al giudice reale capacità di
governare il flusso di conoscenze scientifiche che le parti riversino nel processo, ove
invece una più realistica impostazione lo vuole del tutto ignaro di quei contributi, che
sono il frutto di un sapere scientifico che non gli appartiene e non può - ne deve -
appartenergli...
 (Sez. 5^ n. 36080/2015).

CONCLUSIONI  

Indubbia l'importanza dell'obbligo motivazionale che, condivisibilmente, grava sul giudice in ogni fase, stato o grado del procedimento penale, per non disperdere l'enorme patrimonio investigativo che la scienza mette a disposizione degli operatori, per come ci ricorda il recente intervento nomofilattico in commento.

Quella motivazione che, per dirla con le autorevoli parole di A. Nappi, deve essere certamente tale da rendere la decisione comprensibile anche all'estraneo, ma anche in grado di fugare ogni dubbio in ordine a ciascun dato probatorio o indiziario disponibile.

Del resto, in un sistema nel quale la motivazione ha la funzione ampia e generalizzata di controllo e nel quale vige il principio del contraddittorio, diviene imprescindibile per il giudice dare conto in maniera chiara e comprensibile di avere effettivamente considerato tutte le ragioni delle parti, quale corollario dei principi costituzionali e sovranazionali del diritto delle parti ad essere ascoltate.

Allegato:

Cassazione Penale sentenza n.8952/2020

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