La questione esaminata e decisa dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6096/2015 riguarda la possibilità per i familiari di un soggetto che ha subito gravi lesioni personali, a causa di un fatto illecito costituente reato, di ottenere, per tale evento,il risarcimento dei danni iure proprio.
Il caso è quello di A.D., che, ferito gravemente da un colpo di arma da fuoco esploso nel corso di una operazione di pubblica sicurezza, cita in giudizio il feritore e il Ministero dell'Interno per il risarcimento dei danni patiti; nell'ambito del medesimo procedimento si costituiscono anche la madre ed il fratello di A.D., che avanzano richieste risarcitorie per i danni subiti in conseguenza delle gravi lesioni riportate dal proprio familiare.
Mentre in primo grado il tribunale condanna i convenuti al risarcimento dei danni in favore di tutti e tre gli attori, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riduce l'importo liquidato a A.D. dal tribunale a titolo di danno morale, ed esclude il risarcimento in favore della madre e del fratello dell'attore.
Per quanto attiene al danno morale, per la Corte non è “giustificato” il calcolo compiuto dal Tribunale – che ha liquidato a A.D. titolo di danno morale una somma pari ad oltre il 50% di quella riconosciuta per danno biologico – e quindi, per le peculiarità del caso (individuate nella particolare sofferenza psichica soggettiva, nella giovane eta’ del soggetto leso e nel “modus vivendi tipico dell’età e dell’ambiente”) è più congruo “personalizzare” il danno non patrimoniale “aumentando del 35% quello biologico”.
Con particolare riguardo, poi, alla posizione dei familiari del soggetto leso, la Corte nega loro il risarcimento a titolo di danno morale, con la motivazione che “il danno risarcibile "iure proprio" ai prossimi congiunti è legato all'evento morte, mentre, nella fattispecie in esame, pur nella gravità delle lesioni patite dalla vittima, e quindi delle sue sofferenze, non è ravvisabile spazio alcuno per il riconoscimento del danno personale da sofferenza psichica dei congiunti.”
La Corte di Cassazione, investita della questione a seguito del ricorso dei familiari, capovolge la sentenza della corte territoriale sul punto e, richiamando precedenti pronunce, riconosce anche ai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesioni personali a causa di fatto illecito costituente reato la possibilità di conseguire "il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto de1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile" (Cass. n. 20667/2010; cfr. Cass. n. 7844/2011), ferma restando la necessità di allegazione nell'atto introduttivo (Cass. n. 2228/2012) e con liquidazione da effettuare "in via equitativa, in forza di una valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari" (Cass. n. 20667/2010; cfr. anche Cass. n. 22909/2012).