La Cassazione con la sentenza n. 9127/2015 del 6 maggio interviene in materia di anatocismo, con particolare riguardo alla illegittimità della capitalizzazione annuale degli interessi.
La Suprema Corte, nel dare ragione al titolare di un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, al quale era stato notificato un decreto ingiuntivo dell'importo di oltre un milione di euro, rigetta le argomentazioni svolta dalla Banca, che sosteneva che dovesse ritenersi implicita la sussistenza di usi normativi che consentono la capitalizzazione annuale, e precisa che “l'illegittimità di tale uso è stata infatti già affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, dopo avere rilevato che la giurisprudenza ha escluso, in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificarla, ha osservato che è "assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività ", usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, ne' di necessario bilanciamento con quelli creditori ".
E' illegittima, quindi, la capitalizzazione annuale degli interessi, e ciò a prescindere dall'arco temporale in relazione al quale viene effettuata la capitalizzazione.