Sgravi fiscali
L’art. 17 del DDL stabilità, che tuttavia non possiamo considerare definitivo in quanto non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede la “razionalizzazione” degli oneri di cui all’ art. 15 del DPR 917/86 e delle detrazioni ai fini Irpef, con lo scopo di assicurare maggiori entrate e ridurre l’indebitamento netto.
Nel mirino della riforma si trovano ad esempio le spese che normalmente si portano in detrazione al 19%, ovvero le spese sanitarie (farmaci, prestazioni ambulatoriali e ticket), le tasse universitarie, i mutui, le donazioni agli enti di beneficenza, le assicurazioni sulla vita, peraltro già pesantemente colpite, etc.
La norma si pone come termine ultimo per la sua attuazione il 31 gennaio 2014, assicurandosi un’ ancora di salvezza nel caso in cui il provvedimento, per qualsiasi motivo, non fosse approvato in tempo utile.
Infatti, se entro il 31 gennaio 2014, non saranno adottati i suddetti provvedimenti, l’aliquota per gli oneri deducibili scenderà automaticamente dal 19% al 18% per il periodo d’imposta 2013 (quindi già dalla prossima dichiarazione dei redditi 2014) e addirittura al 17% a partire dal prossimo anno di imposta.
Se da un lato la manovra non prevede un aumento esplicito delle tasse, dall’altro è altrettanto evidente che il taglio delle deduzioni e delle detrazioni fiscali costituisce all’atto pratico un aumento delle imposte “mascherato”.
Se poi consideriamo il recente aumento dell'IVA (il secondo in un anno), il forte incremento delle accise su alcuni prodotti di largo consumo (come ad esempio birra e tabacchi), i continui rincari delle spese di giustizia e l’introduzione delle nuove imposte sulla casa (TARI e TASI) è probabile che gli eventuali effetti positivi dei tagli al cuneo fiscale, promessi nella manovra per le fasce di reddito più basse, saranno fortemente depotenziati.
Per approfondire leggi anche questo articolo.
Indennità di accompagnamento
A partire dal 1° gennaio 2014 l’indennità di accompagnamento prevista dall’ art. 1 della L. 508/1998 non sarà più erogata a tutti indistintamente ma in base ai redditi personali del soggetto beneficiario.
Se il soggetto è coniugato e non legalmente separato, il limite di reddito per usufruire dell’indennità di accompagnamento è fissato in 80.000 euro annui, mentre se il soggetto non è coniugato tale limite scende a 60.000 euro.
Tali limiti saranno rivalutati annualmente in base all’indice Istat FOI.
In ogni caso l’indennità di accompagnamento sarà corrisposta in modo che, sommandola ai redditi del beneficiario, non superi comunque la soglia fissata per poterne beneficiare.
Depositi e buoni postali
Il comma 6 dell’art. 17 del DDL stabilità ha stabilito che a partire dal 2014 l’ imposta sulle cosiddette ‘comunicazioni sui prodotti finanziari’ sia fissta nella misura dello 0,2% (ovvero il 2 per mille).
Tale imposta di bollo era già passata dallo 0,1% allo 0,15% nel 2013 ed ora subirà un ulteriore incremento, praticamente raddoppiando nell’arco di due anni.
Essa riguarda in pratica tutti i prodotti e gli strumenti finanziari, anche senza obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
Rientrano in questa categoria i conti deposito, le polizze, i depositi titoli ed anche i buoni postali fruttiferi, tutti prodotti che a parità di tasso di interesse, renderanno meno rispetto a prima.
Leggi la bozza integrale del DDL approvato.
NOTA: il testo del DDL allegato non è ancora definitivo in quanto non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è datato 15/10/2013.