Sabato 31 Agosto 2013 |
E' stato firmato in queste ore dal Presidente della Repubblica Napolitano il Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013, che prevede, tra l'altro, l'abolizione per il 2013 delle due rate IMU di settembre e dicembre per la prima casa, gli alloggi popolari, i terreni agricoli e i fabbricati rurali.
Tra le varie norme introdotte dal decreto, alcune delle quali illustrate nella conferenza stampa del 28 agosto, ve ne è una che riguarda la deducibilità dei premi versati per le cosiddete 'polizze vita'.
Si tratta dell' Art. 12 del citato decreto che recita:
Art. 12.
(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)
1. In deroga all' articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all' articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire due milioni e 500 mila" sono sostituite dalle seguenti "euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014".
2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' di euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000".
In altre parole i vecchi 2 milioni e mezzo di lire (€ 1291,14) come limite massimo per la deduzione dei premi versati annualmente diventeranno € 630,00 già a partire da quest'anno (in deroga all'art. 3 della L. 212/2000) e quindi nella dichiarazione dei redditi del 2014 sarà questo l'importo massimo deducibile per le polizze vita.
Tale tetto massimo si ridurrà ulteriormente ad euro 230,00 a partire dal periodo di imposta 2014 (dichiarazione 2015).
Cosa significa in termini concreti è presto detto.
Ricordiamo che la deduzione, a differenza della detrazione d'imposta, opera sull'imponibile, ovvero abbatte l'imponibile complessivo su cui poi si calcolerà l'imposta finale. Per questo motivo, la deduzione risulta in generale tanto più conveniente quanto più alta è l'aliquota Irpef applicata.
Facendo un esempio semplice con un'aliquota Irpef media del 30%, calcolata su in ipotetico imponibile, significa che, in questo caso, il contribuente potrà dedurre dal suo imponibile 661,14 euro in meno, che, all'atto pratico, si traducono in circa 198 euro di imposta in più da versare (il 30% di 661,14).
Sempre applicando un aliquota media del 30%, dal 2014 la situazione peggiora ulteriormente in quanto con la dichiarazione del 2015 saranno 1061,14 gli euro in meno che potranno essere dedotti dall'imponibile, con un aggravio di circa 318 euro.
Se poi l'aliquota media è più alta il danno è ancora maggiore (per fare delle simulazioni sul calcolo dell'Irpef e sull'aliquota complessiva risultante utilizzate questa applicazione gratuita).
La norma non era contenuta nella BOZZA del decreto circolata il 28 agosto nelle ore immediatamente precedenti la riunione del CdM, né peraltro è stata anticipata in conferenza stampa, e, considerata la contestuale scomparsa dal testo del decreto della reintroduzione della tassazione Irpef sugli immobili 'sfitti', inizialmente pensata per tappare il 'buco' lasciato dall'IMU, l'articolo sulle polizze vita sembra essere stato previsto in extremis per colmare almeno in parte questa scopertura.
Proprio un esempio perfetto di applicazione pratica del famoso detto "ciò che esce dalla porta rientra dalla finestra".